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Cronaca

Le spese per gli spostamenti da un ambulatorio all'altro non sono rimborsi: medico condannato a pagare l'Irpef

La decisione della Cassazione che ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate dopo che la commissione tributaria aveva dato ragione al dottore

Il rimborso chilometrico è diverso da quello per trasferte: il primo si può tassare, il secondo non confluisce nell’imponibile. Lo ha stabilito la Cassazione dando ragione all’Agenzia delle entrate che aveva presentato ricorso contro una sentenza della Commissione tributaria regionale in relazione a un caso di trattenute Irpef ad un medico che si spostava in diversi ambulatori per svolgere il servizio convenzionato con l’Asl 1.

Il medico specialista ambulatoriale convenzionato con il Sistema sanitario nazionale presso l’Asl 1 “chiedeva il rimborso delle ritenute ai fini Irpef operate dal sostituto d’imposta e trattenute sulle somme percepite per gli anni dal 2012 al 2015 a titolo di rimborso spese di viaggio, relative ad attività professionale svolta presso ambulatori esterni al proprio comune di residenza, deducendo che tali rimborsi costituivano emolumenti che non avevano natura retributiva ma risarcitoria e non integravano, pertanto, reddito imponibile”. L’Agenzia delle entrate riteneva, invece, che si trattasse di contributi tassabili e scattava il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Perugia che dava ragione al medico. Anche la Commissione tributaria regionale dell’Umbria concordava con il dottore e dava torto all’Agenzia delle entrate.

L’ultima parola, quindi, spettava alla Cassazione con l’Agenzia delle entrate che sosteneva che la Commissione tributaria “avrebbe dovuto affermare che le somme corrisposte ai medici specialisti ambulatoriali a titolo di rimborso spese di viaggio hanno natura retributiva e non risarcitoria e, per l’effetto, che sono assoggettabili a ritenuta IRPEF, con conseguente insussistenza del diritto della contribuente ad ottenere il rimborso delle ritenute”.

Per i giudici di Cassazione ha ragione l’Agenzia delle entrate in quanto il rimborso spese “per vitto, alloggio e viaggio, effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati dal dipendente” non concorrono “alla formazione del reddito di lavoro” quando si tratta di “trasfertisti occasionali”, ma nel caso di “somme corrisposte per spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico di medico specialista presso gli ambulatori esterni al comune di residenza” esse “sono percepite a titolo di rimborso spese, sicché hanno funzione restitutoria e di ripristino del patrimonio del prestatore d'opera” e al professionista “è attribuito un emolumento forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario”. Questo è, invece, soggetto a imponibile. Quindi ne consegue l’accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle entrate e l’obbligo di pagare l’Irpef su quelle somme.

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