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Martedì, 30 Aprile 2024
Cronaca Gualdo Tadino

Ditta fallita e proprietario deceduto, solo il Comune potrebbe ricorrere contro l'ordinanza di sgombero del sindaco

Il caso di un'azienda di Gualdo Tadino: i titolari hanno fatto ricorso al Tar, ma non avevano più i titoli per farlo

Il Comune di Gualdo Tadino impone all’azienda di rimuovere tutto il materiale pericoloso presente nei capannoni, ma la ditta non ci sta e fa ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria. Nel frattempo la ditta fallisce e il ricorso viene rigettato perché solo il Comune di Gualdo Tadino potrebbe ricorrere contro se stesso e l’ordinanza di sgombero.

Una situazione paradossale quella che si è venuta a creare con il ricorso proposto dal legale rappresentante della ditta e dalla amministratrice giudiziaria, assistiti dagli avvocati Guido Maria Rondoni e Alessandro Fratini, contro il Comune e il sindaco di Gualdo Tadino “avente ad oggetto ordine di smaltimento di rifiuti stoccati presso i capannoni della ditta ... dell’ordinanza ... notificata al ricorrente quale legale rappresentante della società ..., avente ad oggetto il differimento dei termini di esecuzione di quanto previsto dall’ordinanza … che impone la rimozione e lo smaltimento o avvio a recupero di tutto il materiale combustibile rinvenuto all’interno dei capannoni della ditta” a seguito di ispezione dei Carabinieri Forestali.

I ricorrenti sostengono che “i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per difetto di legittimazione passiva del ..., per omessa notificazione degli stessi alla ..., socia unica di ..., nonché per difetto di motivazione”.

Ora l’amministrazione comunale ha registrato il decesso del proprietario dell’azienda e il fallimento della società e i Carabinieri Forestali hanno effettuato un nuovo sopralluogo “onde verificare la perdurante presenza dei rifiuti oggetto delle impugnate ordinanze”.

Il collegio dei giudici amministrativi ha, però, “rilevato la sussistenza di seri dubbi in ordine alla procedibilità del ricorso alla luce dell’intervenuta confisca del materiale in sequestro disposta con la sentenza del Tribunale penale di Perugia” in quanto il ricorso è stato presentato da soggetti che hanno “agito nel proprio interesse, e non nell’interesse ed in rappresentanza della società” come si evince “dal primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del proprio difetto di legittimazione ad essere destinatario dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti”, mentre la società non ha presentato ricorso direttamente, ma solo tramite un socio. Dunque anche la società non è parte del giudizio. E così il ricorso non avrebbe neanche dovuto essere presentato. L’unica parte attiva nel procedimento, quindi, risulta il Comune di Gualdo Tadino che non potrebbe ricorrere contro se stesso.

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