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Cronaca

Una sentenza dice che il titolo di "professore emerito" è suo, ma l'Università si rifiuta di provvedere

Scontro davanti al Tribunale amministrativo: eseguire la sentenza sia perché esecutiva sia perché il ricorso al Consiglio di Stato è stato rigettato

Professore emerito “no”, poi “sì”, adesso “forse”. È battaglia legale tra Antonio Laganà, docente universitario e già direttore del Dipaertimento di chimica dell’Università di Perugia, e l’ateneo.

Motivo del contendere “l’esecuzione della sentenza del Tar Umbra n. 805/2017” che annullava la 2delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell’Università degli Studi di Perugia del 3.11.2016 di ‘non approvazione’ della proposta di conferimento al ricorrente del titolo di ‘professore emerito’”.

Secondo l’Università per procedere al conferimento del titolo serve “una doppia deliberazione: la prima da parte del Consiglio di Dipartimento basata su valutazione di tipo tecnico concernente esclusivamente il merito scientifico ... la seconda da parte del Senato accademico incentrata su valutazioni - completamente diverse - di opportunità, assunta oltre che dai professori dai rappresentanti delle diverse categorie dell’Ateneo”.

Il Tribunale amministrativo ha annullato questa delibera e imposto di procedere con la concessione del titolo.

L’Università, però, ha proceduto con una delibera del Senato accademico con la quale “anche al fine di evitare che il conferimento del titolo sulla base della mera esecuzione della pronuncia di primo grado possa essere soggetto a ritiro/revoca/annullamento in caso di esito favorevole all’Ateneo del secondo grado di giudizio”, cioè una sentenza opposta del Consiglio di Stato, “ha disposto di sospendere ... tutti i procedimenti instaurati ai sensi dell’attuale Regolamento per la proposta di conferimento del titolo di professore Emerito e di Professore Onorario, fatta eccezione per le proposte che, in sede dipartimentale, ottengano l’unanimità”.

A questo punto il professore si è rivolto di nuovo al Tribunale amministrativo chiedendo “di ottemperare alla sentenza” precedente e la “declaratoria di inefficacia di ogni atto emesso in violazione di detta sentenza, con nomina in caso di ulteriore inadempimento di un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva”.

I giudici amministrativi hanno ritenuto “che non vi siano ragioni per denegare la richiesta esecuzione, non potendosi sospendere la procedura di nomina del ricorrente a professore emerito secondo quanto stabilito … unicamente per la mera eventualità che la ‘pronuncia di primo grado possa essere soggetta a ritiro/revoca/annullamento in caso di esito favorevole all’Ateneo del secondo grado di giudizio’ …” sia perché “le sentenze rese in primo grado dal giudice amministrativo sono immediatamente esecutive” sia per il fatto che il ricorso per “la sospensione dell’efficacia della sentenza in argomento, è stato respinto dal Consiglio di Stato”.

Da qui la decisione a favore del professor Laganà e la condanna dell’Università anche al pagamento di 1.000 euro di spese processuali.

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