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Lunedì, 29 Aprile 2024
Cronaca

Rivuole la licenza di caccia, ma un passato burrascoso "frena" i giudici del Tar

Rigettato il ricorso di un cittadino che dopo 10 anni da un processo chiedeva di poter tornare a cacciare

Rivoleva la licenza di caccia e la possibilità di detenere armi. Concessione che gli era stata revocata dalla Questura di Perugia dopo una condanna per spaccio di droga. I giudici del Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha, però, dato ragione alla Questura e al Ministero, rigettando il ricorso.

L’uomo ha presentato ricorso al Tar contro il provvedimento del Questore di Perugia che negava il rinnovo porto di fucile ad uso venatorio presentata in virtù della sospensione del porto d’armi ad uso venatorio disposta in precedenza per un’accusa di minaccia aggravata (poi archiviata dal giudice per le indagini preliminari) e per l’arresto in flagranza per detenzione a fini di spaccio di cocaina (2 chilogrammi provenienti dal Sud America) e cessione a terzi di droga. Il procedimento penale a carico del ricorrente si chiudeva con patteggiamento a 3 anni e 8 mesi, con la multa di 38.000 euro.

Secondo il ricorrente il rifiuto di una nuova licenza di caccia sarebbe stato illegittimo, anche perché per quella condanna per droga aveva ottenuto la riabilitazione (un’ulteriore accusa scaturita dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia era stata archiviata) dopo dieci anni dai fatti.

I giudici amministrativi hanno ribadito che la licenza di porto d’armi non è un diritto assoluto, ma una eccezione al normale divieto di portare le armi. Si può derogare a questo divieto solo nella completa e perfetta sicurezza circa il “buon uso” delle armi stesse, al fine di non farne derivare un pericolo per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività.

Il Questore, quindi, riconosce tale possibilità solo a chi dà affidamento di non abusarne, evitando la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili.

Ed è proprio sul giudizio di affidabilità e buona condotta che si sono basati i giudici nel rigettare il ricorso, riconoscendo l’esistenza di circostanze tali da ritenere sussistenti possibili rischi di inappropriato o abusivo uso delle armi da parte del titolare, attraverso comportamenti che, pur non avendo dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, escludono la “buona condotta”. Il provvedimento di riabilitazione, infine, non incide positivamente sul giudizio, lasciando dubbi sulla affidabilità del soggetto rispetto all’uso lecito delle armi.

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