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Cronaca Città di Castello

Dà fuoco alla casa della vicina, per la Cassazione "sì" alla sospensione della pena: "Reato commesso perché tossicodipendente"

Per i supremi giudici l'azione dell'uomo e il suo stato accertato dal Sert sono direttamente collegati. Rinvio al Tribunale di Sorveglianza per una nuova decisione

Dà fuoco all’appartamento della vicina di casa e viene condannato. Il Tribunale di Sorveglianza nega la sospensione della pena, ma la Cassazione annulla la decisione: non è stato tenuto conto dello stato di tossicodipendenza e del percorso terapeutico.

A ricorrere alla Corte di Cassazione un 58enne di Città di Castello che il 17 giugno del 2021 si è visto respingere dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia la domanda per ottenere la sospensione della esecuzione della pena, sulla base dell’esito positivo del programma terapeutico riabilitativo presso il Sert di Città di Castello, terminato nel dicembre del 2019. Secondo i magistrati di Sorveglianza non sussisteva il “presupposto della correlazione tra la condizione di tossicodipendenza e il reato” per il quale era stato condannato il 27 maggio del 2015. L’uomo il 30 settembre del 2007 aveva dato fuoco all’abitazione di una vicina di casa. Secondo il Tribunale non emergevano elementi per ritenere che lo stato di tossicodipendenza avesse influito sulla condotta dell’uomo.

Per la Cassazione, invece, è pacifico che nel 2007 l’uomo fosse già tossicodipendente, come lo provano i documenti del Sert e che le sentenze di condanna e l’ordinanza della Sorveglianza sono frutto di “una affermazione del tutto astratta circa la assenza di correlazione tra la condizione patologica e la condotta di reato”.

Il ricorso è fondato e la Corte si è già espressa sul “legame tra i reati per cui è stata inflitta la pena da espiare e la condizione di tossicodipendenza del condannato”. La sospensione della pena è “subordinata alla constatazione dell’esito positivo del trattamento riabilitativo ed è uno strumento giuridico idoneo a determinare l’estinzione della pena e di ogni altro effetto penale”.

Ne discende l’annullamento dell’ordinanza e il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Perugia.

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