rotate-mobile
Lunedì, 29 Aprile 2024
Cronaca Sellano

Presenta domanda di condono e paga l'oblazione, ma dopo 37 anni scopre che la pratica è ferma e deve buttare giù il fienile

Il proprietario ha scoperto che non vale il silenzio assenso e che le norme sopraggiunte hanno reso l'area vincolata e non si può costruire

Il fienile è abusivo, ma si scopre dopo 37 anni dalla richiesta di condono e perché il proprietario ha fatto ricorso al Tar contro la demolizione. Un cittadino, difeso dall’avvocato Giuseppe La Spina, si è rivolto al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria citando il Comune di Sellano e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria, chiedendo l’annullamento del provvedimento del Comune di Sellano con il quale è stato espresso “diniego definitivo di autorizzazione paesaggistica in relazione al fienile per il quale il ricorrente ha inoltrato domanda di condono in data 29.03.1986”. La decisione del Comune di Sellano è stata presa “all’esito dei pareri della Soprintendenza” e del diniego del Mibac.

I ricorrente racconta nel ricorso che il 29 marzo del 1986 aveva presentato al Comune di Sellano una domanda di condono in relazione “ad un fienile realizzato all’inizio degli anni ‘80 in ampliamento di un preesistente fabbricato agricolo, sito in area classificata ‘E – Zona agricola’, all’epoca non sottoposta ad alcun vincolo, e versava a titolo di oblazione l’importo di 480.000 lire”. Condono richiesto e pagato anche per “una rimessa attrezzi in ampliamento sul lato opposto del medesimo fabbricato rurale” in data 1 marzo del 1995 pagando “l’oblazione per un importo di 1.036.800 di lire”.

Nel 2021 l’amministrazione comunale chiedeva al proprietario di presentare, “per i due ampliamenti suddetti, l’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica in considerazione della sopravvenuta apposizione, con deliberazione della Giunta regionale n. 1102 del 2018, del vincolo paesaggistico, istanza che veniva presentata dagli interessati in data 6.05.2021”. Autorizzazione che la Soprintendenza non concedeva perché l’area è adesso sottoposta a vincoli.

I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso ritenendo non sussistente il silenzio assenso (dopo oltre 30 anni) sulla richiesta di condono avanzata dal ricorrente in quanto incompleta. Pendente quindi il giudizio di sanatoria non è possibile fornire alcuna autorizzazione. Il vincolo sopraggiunto in seguito, infine, depone contro le opere costruite che risultano, così abusive. “Tenuto conto dell’abnorme durata del procedimento di condono, di per sé fonte di incertezza in ordine alla condizione giuridica del manufatto per cui è causa” il collegio giudicante ha ritenuto di dover compensare le spese.

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Presenta domanda di condono e paga l'oblazione, ma dopo 37 anni scopre che la pratica è ferma e deve buttare giù il fienile

PerugiaToday è in caricamento