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Venerdì, 26 Aprile 2024
Cronaca

Dipendenti "furbetti" condannati a ripagare sei mensilità, la Corte Costituzionale boccia la sanzione

Partito dall'Umbria il ricorso che cambia le regole per valutare il danno d'immagine subito dagli enti pubblici

I dipendenti pubblici accusati di aver danneggiato l’ente di appartenenza non dovranno più risarcire con sei mensilità (minimo), ma pagare solo l’effettivo danno. È la decisione della Corte Costituzionale che ha modificato la norma su impulso di un ricorso partito dall’Umbria, opera dell’avvocato Siro Centofanti.

“La Corte Costituzionale ha accolto, con effetto per tutta l’Italia, una questione di costituzionalità sollevata dalla Corte dei Conti dell’Umbria – scrive l’avvocato Centofanti - Per un’uscita anticipata di un’ora per quattro giorni di una dipendente del Comune di Assisi (che peraltro aveva già lavorato per circa 9 ore) e quindi per un valore effettivo di 64 euro, la Procura Regionale della Corte dei Conti dell’Umbria aveva chiesto la condanna della lavoratrice al pagamento, per danno d’immagine, di 20.000 euro”.

L’avvocato Siro Centofanti aveva chiesto alla Sezione Giurisdizionale Umbra della Corte dei Conti di sollevare questione di costituzionalità della norma emanata dal Governo Renzi “sia perché la legge delega 7 agosto 2015 n. 124 non riguardava tale aspetto, sia per eccessività ed irrazionalità di un danno minimo di sei mensilità”.

La Corte dei Conti dell’Umbria aveva accolto l’istanza sotto entrambi i profili e aveva quindi rimesso la questione alla Corte Costituzionale.

“Ora è arrivata la sentenza – dice l’avvocato Centofanti - La valutazione sull’eccesso di delega è stata riconosciuta fondata e ha portato all’annullamento della norma con effetto immediato per tutti i dipendenti pubblici italiani”.

Da adesso, quindi, il dipendente che sbaglia e determina un danno d’immagine, non potrà più essere punito con il pagamento di sei mensilità, ma il giudice dovrà determinare “il danno in concreto, e quindi in misura adeguata alla infrazione e di fatto molto più contenuta, anche perché in linea generale per legge il danno all’immagine si presume, salva prova contraria, pari al doppio del danno patrimoniale”.

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