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Martedì, 30 Aprile 2024
Cronaca

Accesso abusivo alla banca dati dell'Arma, il Tar conferma il trasferimento d'ufficio del carabiniere

Per i giudici amministrativi si tratta di un provvedimento per "ragioni di servizio" e per tutelare il "prestigio dell'ufficio"

Accede alle banche dati dell’Arma per fini non istituzionali e oltre al procedimento penale scatta anche il trasferimento d’ufficio

Un sottufficiale dei Carabinieri, difeso dall’avvocato Nada Lucaccioni, si è rivolto al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria per contestare “il trasferimento per servizio” dalle funzioni operative a quelle di ufficio a seguito dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari per un “accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico” nella banca dati “SDI (Sistema d’Indagine) del CED (Centro Elaborazione Dati) di pertinenza ed in uso alle forze dell’ordine - sistema informatico/telematico relativo all’ordine e alla sicurezza pubblica – al fine di attingere informazioni estranee a finalità istituzionali”.

Nel ricorso si contesta le ragioni del trasferimento “per servizio” quando sarebbe stato “adottato per ragioni di incompatibilità ambientale”, mentre i fatti contestati in sede penale sarebbero avvenuti per un’indagine (il procedimento penale è ancora in corso).

Per i giudici amministrativi hanno ricordato che per quanto attiene ai trasferimenti “d’autorità” non ha importanza se la dicitura riporta “per servizio” oppure “per incompatibilità ambientale”. In ambito militare si tratta di "ordini" e in quanto tali vanno eseguiti sia per “le esigenze organizzative dell'Amministrazione” sia per “la disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale”, non “hanno carattere sanzionatorio, ma sono preordinati a ovviare alla situazione d'incompatibilità ambientale determinatasi” e “strettamente connessi alle esigenze” di servizio.

Nel caso specifico “è evidenziato nella proposta di trasferimento che, indipendentemente dall’esito dell’instaurato procedimento penale, l’impossibilità per il” sottufficiale “di svolgere il precedente incarico e, conseguentemente, sul regolare andamento dell’attività del reparto”, fermo restando “che il trasferimento disposto per esigenze di servizio non assume carattere sanzionatorio e risulta correttamente disposto al fine di tutelare il prestigio ed il corretto funzionamento dell’ufficio di provenienza e l’immagine dello stesso militare, nemmeno può dirsi violato”.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

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