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Lunedì, 29 Aprile 2024
Cronaca Bettona

Costretto a spostare le stalle dei suini, chiede i danni al Comune di Bettona: il Tar di "no"

Il Consiglio di Stato aveva bocciato le ordinanze comunali, ma non è bastato per ottenere il risarcimento

Costretto a delocalizzare le stalle per il ricovero dei suini chiede quasi 800mila euro di danni al Comune di Bettona.

L’allevatore, difeso dall’avvocato Giuseppe Caforio, ha portato il Comune di Bettona davanti al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria, difeso dall’avvocato Matteo Frenguelli, per sentirlo condannare al risarcimento “dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza dell’emanazione di una pluralità di provvedimenti comunali volti allo sgombero di tre allevamenti di suini gestiti dapprima dall’azienda ... dall’odierna ricorrente”.

La ricorrente sostiene che “i provvedimenti illegittimamente adottati dall’amministrazione comunale”, come da sentenza del Consiglio di Stato, avrebbero “comportato la necessità di delocalizzare i capi di bestiame per proseguire l’attività di allevamento in fondi rustici appositamente affittati al di fuori del territorio comunale, con aggravio anche dei costi di spostamento del personale e dello smaltimento dei liquami” per un danno di 754.446,61 euro.

I giudici amministrativi hanno ricordato che “l’intenso contenzioso sviluppatosi tra le parti a seguito di numerosi di provvedimenti comunali” è stato “segnato da una pluralità di pronunciamenti giurisprudenziali dai quali emerge l’insussistenza dei presupposti necessari al riconoscimento della tutela risarcitoria”. Secondo il Tar sussiste il difetto della “prova dell’ingiustizia del danno”, in quanto ci si trovava di fronte ad un abuso edilizio (“l’allevamento di ... non rispetta la distanza inferiore di 30 metri dalle vicine abitazioni preesistenti”), l’ordinanza di sgombero è divenuta inoppugnabile e anche il Consiglio di Stato ha precisato che era salvo l’esercizio dei “poteri comunali tanto per la repressione degli accertati abusi edilizi quanto per la verifica dell’adeguato dimensionamento dell’impianto di compostaggio per lo smaltimento dei reflui zootecnici realizzato dalla ricorrente”. Non si registra, in ogni caso, “l’elemento soggettivo della colpa in capo all’amministrazione comunale sussistendo i presupposti per il riconoscimento dell’errore scusabile”. Ne consegue il rigetto del ricorso e della richiesta di risarcimento.

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