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Fase 2, #restiamoadistanza: le risposte aggiornate del governo alle domande più frequenti

Dagli spostamenti in auto e in moto fino al 'lavoro agile' e al turismo, ecco i chiarimenti dell'esecutivo

PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI

Quali sono le regole a cui devono attenersi i commercianti e i gestori degli esercizi commerciali che sono aperti?

Le regole sono indicate all’allegato 5 del Dpcm 26 aprile 2020. Fra queste vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento sociale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura. È inoltre obbligatorio far rispettare le misure anticontagio, come l’ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l’accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l’uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite.

I negozi che vendono “vestiti per bambini e neonati” possono vendere anche le calzature per bambini?

Sì, la categoria merceologica dei “vestiti per bambini e neonati”, indicata nell’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020, è da intendersi come quella più generale di “abbigliamento per bambini e neonati” e ricomprende quindi anche le calzature.

I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio ed eventualmente anche procedendo alle necessarie operazioni di montaggio e installazione?

Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente, un vettore ovvero una cd. piattaforma - deve assicurare che al momento della consegna non ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. Si considerano prodotti di prima necessità tutti quelli che sono elencati nell’allegato 1 al Dpcm 26 aprile 2020. È altresì consentita la vendita di ogni genere merceologico se effettuata per mezzo di distributori automatici.

Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati?

No, non c’è differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. I supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, come gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui all’allegato 1 al Dpcm 26 aprile 2020. Per quanto riguarda i mercati, sia all’aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l’attività di vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.
È consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di tutti i prodotti la cui produzione è ancora consentita?
No. Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020. La produzione di beni, autorizzata ai sensi dell’allegato 3 dello stesso Dpcm (ed eventuali successivi aggiornamenti) non ne autorizza la vendita al dettaglio. Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall’allegato 1 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici).

Come devono svolgersi i servizi di consegna a domicilio o asporto di cibi pronti effettuati dalle attività di ristorazione o somministrazione, anche artigianali?

Il servizio di consegna a domicilio di cibi pronti e bevande deve svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. Lo stesso dicasi per la vendita da asporto dei prodotti alimentari (per es. coni gelato, cappuccini e tranci di pizza, etc.) che non potranno essere consumati nell’esercizio né in prossimità dello stesso, per evitare assembramenti. Per tali ragioni, e per fare rispettare la distanza interpersonale di un metro, è possibile per i rivenditori dotarsi di un bancone per la consegna della merce all’ingresso dell’esercizio, o altrimenti contingentare l’accesso nell’esercizio, anche attraverso dispositivi “eliminacode” o prenotazioni, al fine di far rispettare la predetta distanza interpersonale di sicurezza.

È possibile effettuare, da parte delle aziende della ristorazione, il servizio di asporto fatto in auto (drive through)?

Sì, mantenendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e rispettando i divieti di consumare i prodotti sul posto di vendita e di sostare nelle immediate vicinanze.

Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni e ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante?

Tali esercizi non possono somministrare cibi e bevande ai tavoli o al banco né consentire il consumo sul posto degli stessi, ma possono effettuare consegne a domicilio o servizio da asporto, anche con modalità “drive through”. Resta fermo l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro ed il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Le concessionarie di autoveicoli potranno riaprire il 4 maggio?

Sì. L’allegato 3 del DPCM prevede espressamente che, dal 4 maggio, potrà riprendere l'attività del codice ateco 45 e delle relative sottocategorie, tra cui rientra il codice 45.1 relativo al “Commercio di autoveicoli”. È quindi consentito recarsi da un concessionario per acquistare un veicolo, fare un tagliando, effettuare cambio pneumatici e altre attività di manutenzione. 

Ho un sito per la vendita di prodotti online. Posso continuare l’attività di vendita?

Sì, l’attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuata online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020, nonché dell’inclusione dei codici Ateco dei servizi postali, vettori e corrieri tra quelli eccettuati dalla chiusura dell’attività.

Posto che il DPCM 26 aprile 2020 considera le attività immobiliari, tra cui quelle di mediazione immobiliare, non rientranti tra quelle sospese, costituisce una ragione legittima di spostamento il recarsi presso un’agenzia immobiliare o effettuare un sopralluogo presso un immobile da acquistare o da locare?

Sì. Tuttavia le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o acquistare potranno avere luogo solo quando queste siano disabitate.

Le officine meccaniche per autoveicoli, biciclette e motocicli possono continuare a svolgere la propria attività?

Sì, le attività di riparazione e manutenzione autoveicoli, motocicli e biciclette (officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici) possono continuare a svolgere la loro attività in quanto considerate essenziali alle esigenze della collettività. Allo stesso modo sono autorizzate le attività connesse a consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali la vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio. Tuttavia, al fine di evitare il contagio, l’attività deve essere svolta con le seguenti precauzioni: a) limitare il contatto con i clienti e adottare le necessarie precauzioni sanitarie (rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione); b) favorire, ove possibile, l’attività di vendita per corrispondenza e via internet di parti e accessori di ricambio.

Sono un rivenditore di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione ed esercito l’attività di vendita un piccolo esercizio di vicinato. Quale regime si applica alla mia categoria?

Le rivendite di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione rientrano tra le categorie di esercizi esclusi dall’obbligo di sospensione e/o chiusura rientrando nella definizione di vendita di prodotti per fumatori. La vendita è consentita sia se effettuata in tabaccherie ordinarie sia se effettuata in esercizi di vicinato diversi dalla tabaccherie, a condizione che si tratti di esercizi specializzati nella vendita esclusiva di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione.

Sono un venditore di prodotti e alimenti per animali domestici. Posso continuare a svolgere la mia attività?

Sì, è consentita la prosecuzione dello svolgimento dell’attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di piccoli animali da compagnia e di prodotti e alimenti per animali da compagnia.

Le erboristerie rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è stata sospesa?

No. L’attività di erboristeria è da ritenersi assimilabile a quella del commercio di prodotti per l’igiene personale ovvero di generi alimentari.

Gli stabilimenti balneari sono soggetti a chiusura?

Sì. Gli stabilimenti balneari devono restare chiusi o l’apertura deve essere sospesa, ove siano già aperti, perché sono pubblici esercizi destinati ad attività ricreative, sportive e perché sono luoghi di aggregazione. 

Per uno stabilimento balneare è consentito lo svolgimento di attività lavorativa per sicurezza, controllo dei rischi, vigilanza, pulizia, sanificazione degli ambienti, manutenzione?

Ferme restando la sospensione dell'attività e la chiusura al pubblico dello stabilimento balneare, è consentito l’accesso in loco di personale preposto ad attività di vigilanza, manutenzione o con funzioni di controllo dei rischi. In ogni caso, rimane indispensabile il rispetto delle vigenti prescrizioni sul contenimento del contagio adottate e il numero del personale presente per le citate attività deve essere il più possibile limitato. Al fine di agevolare lo spostamento verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.

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