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Venerdì, 26 Aprile 2024
Cronaca

Perseguita la ex e viene ammonito dal questore: "Non ho fatto niente", ma viene incastrato dell'investigatore privato

La donna aveva assunto un professionista per certificare pedinamenti e molestie ad ogni ora del giorno da parte dell'ex compagno

Chiede al Tribunale amministrativo che gli venga revocato l’ammonimento del questore per aver perseguitato la ex compagna, ma dopo la consultazione degli atti i giudici confermano il provvedimento e lodano la Polizia per il lavoro fatto.

Il provvedimento dell’ammonizione proposto dal questore di Terni, si riferisce “ad una serie di episodi non irragionevolmente ritenuti indicativi di un atteggiamento molesto o persecutorio posto in essere dall’odierno ricorrente nei confronti della sig.ra ... successivamente all’interruzione della loro relazione sentimentale”.

La donna si era rivolta anche ad un investigatore privato per dimostrare il comportamento molesto e pericoloso dell’ex. L’uomo ha sempre sminuito quei fatti, parlando di episodi “privi di rilevanza in termini di condotta persecutoria e non perché mai verificatisi”.

L’indagine dell’investigatore privato ha dimostrato che “il ricorrente è stato avvistato in prossimità di un ipermercato, alla guida della propria auto, nell’atto di compiere due giri intorno all’autovettura della” ex, oppure di essere “stato avvistato mentre effettuava dieci passaggi con la sua motocicletta davanti all’abitazione del cugino della sig.ra ..., in cui quest’ultima era ospite” oppure di quella volta in cui “giunto in un bar ove la sig.ra ...stava consumando un aperitivo in compagnia di altra persona, se ne allontanava per seguire la stessa sig.ra ...e, messosi alla guida della propria autovettura, si affiancava alla donna e le tagliava la strada per impedirle di partire”. Registrati anche altri episodi come l’incontro “che la ...aveva accettato, durante il quale il ...avrebbe ammesso i pedinamenti e di essere solito seguire la donna; al termine dell’incontro il ricorrente avrebbe ostacolato la sig.ra ...che intendeva allontanarsi, non permettendole di chiudere lo sportello dell’auto; più tardi, lo stesso giorno, dopo una visita specialistica, la sig.ra ...sarebbe stata nuovamente raggiunta dal ..., che ricominciava a seguirla nonostante l’invito ad allontanarsi della donna e desisteva da questo comportamento soltanto dopo essere stato redarguito da una passante perché l’atteggiamento del ricorrente spaventava i figli”.

Altro episodio di cui l’uomo contesta la veridicità è “quello ...presso la palestra ... rispetto al quale il ricorrente si limita a escludere la sua presenza all’interno della struttura nella data indicata, ma il pedinamento riferito dall’investigatore e dalla sig.ra ...si sarebbe verificato fuori dalla palestra”.

Sulla base di questi atti il questore aveva deciso per l’ammonimento a non seguire più la donna e tenersi lontano. Provvedimento che i giudici amministrativi ritengono ben motivato visto il comportamento dell’uomo. Ricorso respinto e condanna al pagamento delle spese di lite.

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