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Cronaca

Chiede il risarcimento per l'ingiusta detenzione, la Cassazione: "Avrebbe dovuto rinunciare alla prescrizione"

L'uomo era stato arrestato per estorsione e sfruttamento della prostituzione, ma il processo non era mai iniziato e dichiarato estinto dal giudice per intervenuta prescrizione

Arrestato per estorsione, induzione e sfruttamento della prostituzione e altri reati, se la cava perché il processo è talmente lento che arriva la prescrizione, mentre per i reati minori il giudice lo assolve. Per questo fa causa allo Stato per ottenere il risarcimento per ingiusta detenzione, ma perde.

L’uomo ha portato in giudizio il Ministero dell’economia chiedendo il risarcimento per ingiusta detenzione “patita in forza di ordinanza cautelare emessa dal gip. del Tribunale di Perugia con riferimento a diversi reati” perché “per taluni di essi (estorsione, induzione e sfruttamento della prostituzione), il richiedente è stato prosciolto all'esito dell'udienza preliminare, per essersi gli stessi estinti per prescrizione, e per altri il richiedente è stato invece assolto, per insussistenza del fatto, con sentenza divenuta irrevocabile”.

La Corte d’appello di Perugia aveva “rigettato la richiesta ritenendo non configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione per prescrizione anche di solo taluni dei reati sottesi alla misura”.

Il ricorrente ha contestato in Cassazione l’esclusione della “configurabilità del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione di taluni dei reati, per i quali è stata applicata la misura, per prescrizione dichiarata in sede d'udienza preliminare. Mancherebbe altresì, a detta del ricorrente, la motivazione in merito al rigetto dell'istanza con riferimento alla detenzione patita in ordine ai reati non dichiarati prescritti ma oggetto di sentenza assolutoria”.

Il ricorso per i giudici romani “è inammissibile per manifesta infondatezza” in quanto il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non scatta di fronte al “proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste - sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà”.

Se il “richiedente avesse voluto perseguire l'interesse della riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, in presenza di reati prescritti, avrebbe difatti dovuto, rinunciando alla prescrizione, chiedere e ottenere sentenza che, assolvendolo nel merito, al tempo stesso avrebbe conclamato l'ingiustizia della custodia cautelare”.

Non avendo fatto questa scelta non ha diritto all’equa riparazione.

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