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Cronaca

Operata sette volte per ricostruire il seno dopo la mastectomia: ma non ci sono responsabili

Per la Corte dei conti non c'è danno erariale in conseguenza del risarcimento pagato dall'Usl Umbria 1

Nove interventi chirurgici per asportare un tumore al seno e collocare una protesi. Per il calvario medico di una paziente, però, non ci sono responsabili dopo che la Corte dei conti ha prosciolto un chirurgo perugino dall’accusa di aver prodotto un danno erariale da quasi 40mila euro, cioè quanto pagato dalla sanità pubblica come risarcimento alla donna.

La paziente era stata sottoposta a un intervento chirurgico di mastectomia con ricostruzione attraverso la preparazione “di una tasca muscolare e il posizionamento di un espansore da 450 cc” nel marzo del 2010. Intervento effettuato dal primo medico. A novembre dello stesso anno veniva “eseguito un intervento di rimozione solco sottomammario, e posizionamento di protesi rotonda da 300 cc”. Questo intervento veniva effettuato da un altro medico.

La paziente si sottoponeva a “ben sette interventi chirurgici, ma senza ottenere il risultato auspicato dalla paziente, precisamente a ottobre 2012, febbraio 2013, aprile 2013, novembre 2013, maggio 2015, dicembre 2015 e gennaio 2017”.

A marzo del 2021 la paziente e l’Usl Umbria 1 firmavano una transazione per il pagamento di 38.144,70 di danni.

Secondo la Procura regionale della Corte dei conti quella somma sarebbe da addebitare al secondo chirurgo come danno erariale. I giudici contabili, però, sulla scorta delle perizie mediche, hanno ritenuto che il chirurgo non abbia commesso errori, essendo “il risultato raggiunto accettabile sotto il profilo estetico, alla luce del punto di partenza da cui muoveva la paziente, ossia la patologia neoplastica”.

I giudici contabili hanno ritenuto che la responsabilità sarebbe del primo medico che ha operato, ma risulta “estraneo a questo giudizio” e non può essere chiamato in causa. Ne consegue il proscioglimento del medico in quanto il suo operato appare “non censurabile e non gravemente negligente, né eziologicamente causativa del fatto dannoso”.

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