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Cronaca

Cure all'estero negate ad una bimba con disabilità gravi, il Tar condanna l'Azienda sanitaria

Il Tribunale amministrativo dà ragione ai genitori: il diritto alla salute prima di tutto

Negate dall’Ausl1 le cure all’estero per una bambina con gravi disabilità, ma il Tribunale amministrativo dà ragione ai genitori: il diritto alla salute prima di tutto.

I genitori della minore, assistiti dall’avvocato Michele Bromuri, si sono rivolti al Tar dopo che l’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 ha opposto il rifiuto “alla richiesta di autorizzazione cure di alta specializzazione all’estero” a seguito del parere negativo del Centro Regionale di Riferimento.

La figlia minore della coppia “è da tempo affetta da ..., malattia neuorologica causa di grave disabilità, rallentamento dello sviluppo e regressione delle abilità psicofisiche” diagnosticata dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria “A.Meyer” di Firenze e confermata dall’Unità Operativa di Neuropschiatria Infantile del Policlinico di Roma Tor Vergata. Nel corso degli anni precedenti, e fino al 2018, la bambina ha ricevuto le cure in un “centro di eccellenza mondiale per il trattamento della ... che a partire dall’anno 1985 ha effettuato interventi di terapia riabilitativa su oltre 800 pazienti affetti da tale patologia”. I cicli terapeutici si svolgevano in estate per 4/5 mesi.

Il percorso di cura era stato sempre autorizzato all’AUSL Umbria 1 poiché di “altissima specializzazione” e “rimborsato le spese sostenute” come prevede la legge. Poi l’Azienda sanitaria “ha inaspettatamente negato la richiesta, del tutto analoga alle precedenti, di autorizzazione inerente il ciclo riabilitativo dell’anno 2018” in quanto “non sarebbero comprovati i maggiori benefici garantiti dal centro riabilitativo estero rispetto alle cure erogabili in Italia, indicando alcuni centri italiani in grado di fornire adeguate cure ovvero l’Ospedale Bambino Gesù di Roma, il Policlinico di Siena o l’Istituto Don Calabria di Milano”.

I genitori hanno fatto ricorso al Tar sostenendo che “il diniego gravato si porrebbe del tutto immotivatamente in contraddizione” con quanto avvenuto negli anni precedenti e che sarebbero sbagliate le “valutazioni di carattere sanitario riferite alla specifica patologia di cui soffre la bambina, la quale richiede interventi riabilitativi integrati e multidisciplinari” che solo il centro estero è in grado di fornire, come attestato anche da un primario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “A.Meyer” di Firenze, il quale affermava che “i centri italiani indicati risultano appropriati anche se non attrezzati per la specifica sindrome di cui è afflitta la bambina”.

Secondo i giudici amministrativi per quanto “fruire di cure sanitarie urgenti presso un centro di alta specializzazione all'estero per prestazioni particolari non è atto automatico e dovuto”, bisogna considerare che “il diritto alla salute non sia esposto a pregiudizi gravi ed irreversibili” e che considerando il “presupposto della natura incomprimibile del diritto alla salute” non si può fare “distinzione tra prestazioni erogate direttamente dal servizio sanitario nazionale e prestazioni erogate all'estero ma imputate indirettamente al servizio sanitario nazionale sotto forma di costi”.

Per i giudici del Tar “il ricorso è fondato e va accolto” perché il parere “reso dal Centro Regionale di Riferimento non è fondato da comprovate ragioni di carattere sanitario in riferimento alla specifica patologia lamentata dalla minore bensì da considerazioni del tutto apodittiche” senza “alcuna valutazione della particolarità del caso clinico” e omettendo “di dar conto dei cicli terapeutici effettuati negli anni anteriori al 2018” nonché “dei risultati ottenuti”. Secondo i giudici “il Centro Regionale non si è curato minimamente di comprovare la valutazione di adeguatezza degli indicati centri di cura italiani” rispetto al trattamento all’estero e “all’esperienza maturata nel trattamento riabilitativo della specifica patologia”.

Per i giudici si trattato di un “superficiale approccio” che inficia “il diniego opposto dall’AUSL Umbria” e ne consegue l’annullamento con “obbligo dell’AUSL Umbria 1 di consentire all’interessata la fruizione delle cure richieste a tutela della continuità terapeutica”.

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