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Cronaca

Scuole chiuse, il Tribunale amministrativo respinge sospensione e trattazione d'urgenza e rinvia la discussione al 13 aprile

Ribadito il principio della prevalenza della tutela della salute pubblica sul diritto allo studio

L’interesse alla salute pubblica viene prima del diritto all’istruzione (in presenza). Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ribadisce quanto già affermato in sentenze, decreti e ordinanze, decidendo sui ricorsi dei genitori contro la sospensione delle lezioni in presenza a scuola.

L’ennesima decisione è stata presa in merito al ricorso presentato da un gruppo di genitori, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandra Bircolotti ed Ermes Farinazzo, contro la Regione Umbria, rappresentato dall'avvocato Anna Rita Gobbo, con il quale si chiedeva l’annullamento della chiusura delle scuole (il Consiglio di Stato ha detto che era corretta, lasciando le cose come stavano) e la sospensione dell'efficacia “nella parte relativa ai servizi socio educativi per la prima infanzia fino a 36 mesi pubblici e privati e i servizi educativi delle scuole dell'infanzia, statali e paritarie”.

Siccome i servizi per l’infanzia in Umbria sono stati riaperti, i giudici amministrativi, dopo aver fatto un lungo elenco di Dpcm, pareri del Comitato tecnico scientifico, ordinanze e decreti amministrativi, hanno concluso che non sussistono esigenze per le “misure cautelari monocratiche proposte dal ricorrente” e “conformemente a quanto ritenuto nel decreto monocratico che ha respinto l’istanza cautelare proposta col ricorso principale deve ribadirsi che nel bilanciamento dell’interesse alla formazione scolastica e quello alla sanità pubblica (nella particolare emergenza epidemiologica) il secondo appare prevalente”, rigettano la richiesta della stessa “misura monocratica”, ma anche “di abbreviazione dei termini processuali”, fissando la trattazione collegiale della domanda cautelare alla camera di consiglio del 13 aprile 2021 (l’ultima ordinanza della presidente della Regione Umbria ha come termine temporale di validità il 5 aprile, lunedì di Pasqua).

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