rotate-mobile
Cronaca

Coronavirus, ordinanza della presidente della Regione Umbria: le regole dal 7 aprile

Il provvedimento entrerà in vigore mercoledì 7 aprile e rimarrà valido fino all’11 aprile

L'articolo cinque della nuova ordinanza della presidente della Regione Umbria dispone che "a decorrere dal 7 aprile 2021 e fino al 11 aprile 2021 in tutto il territorio regionale gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita di cui alle lettere f), g) ed h) dell’articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 hanno l’obbligo di rispettare le seguenti disposizioni: misurazione della temperatura a tutti i clienti agli ingressi degli esercizi commerciali di medie e grandi superfici; mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale non inferiore a due metri fatto salvo il tempo strettamente necessario all’interazione con gli operatori; garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura; obbligo di messa a disposizione della clientela di sistemi per la disinfezione delle mani e guanti monouso. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento; garanzia di ricambio di areazione naturale e di sistemi meccanici di ricambio d’aria tarati al massimo livello; accessi regolamentati secondo le seguenti modalità: A) per locali fino a quaranta mq può accedere al massimo una persona alla volta, oltre a un massimo di 2 operatori presenti; B) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera A), l’accesso è regolamentato nel limite del rapporto di una persona ogni 20 mq di superficie lorda di pavimento, con arrotondamento all’unità inferiore, oltre gli operatori, garantendo sempre la distanza interpersonale di almeno due metri fatto salvo il tempo strettamente necessario all’interazione con gli operatori; C) dovranno essere differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita; D) all’ingresso di ogni esercizio commerciale dovrà essere esposto un cartello indicante il numero massimo di clienti che possono essere presenti contemporaneamente all’interno sulla base della superficie del locale; è necessaria l’adozione di modalità di accesso finalizzate al distanziamento dei clienti in attesa di entrata". 

Il comma due aggiunge che "ai centri commerciali o attività comunque denominate di cui all’articolo 29 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, nonché ai centri commerciali, mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali, ed altre strutture assimilabili come individuati dal D.L. n. 44/2021 ed alle attività economiche e commerciali svolte negli stessi si applicano le disposizioni di cui all’allegato 1 con una capienza di 1 persona ogni 20 mq oltre gli operatori". 

Il comma tre specifica che "per l’esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì le disposizioni di cui al D.L. n. 44/2021" e il comma quattro che "è fatto obbligo a tutti gli operatori degli esercizi commerciali di indossare dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa vigente". 

L'articolo sei della nuova ordinanza dispone che "a decorrere dal 7 aprile 2021 e fino al 11 aprile 2021 è vietata l’apertura nelle giornate di domenica degli esercizi commerciali di vicinato, medie grandi superfici di vendita di cui alle lettere f), g) ed h) dell’articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, ad esclusione delle farmacie, para farmacie, presidi sanitari, ottici, generi alimentari, commercio di autoveicoli e moto cicli, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi. È altresì vietato nelle giornate di domenica, per il medesimo periodo, l’esercizio di attività commerciali su aree pubbliche, ad esclusione dei generi alimentari e prodotti agricoli e florovivaistici". 

Il comma due aggiunge che "nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali di cui all’articolo 29 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 nonché dei mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, para farmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi, lavanderie e tintorie". 

Coronavirus, nuova ordinanza della presidente della Regione Umbria: le regole per la scuola

Coronavirus, nuova ordinanza della presidente della Regione Umbria: le regole per la caccia e la pesca

Coronavirus, nuova ordinanza della presidente della Regione Umbria: le regole per gli spettacoli 

Coronavirus, nuova ordinanza della presidente della Regione Umbria: le regole per palestre, piscine e sport 

Coronavirus, nuova ordinanza della presidente della Regione Umbria: le regole per i negozi 

Coronavirus, nuova ordinanza della presidente della Regione Umbria: i divieti

Coronavirus, Pasqua in zona rossa: le regole per il 3, il 4 e il 5 aprile

Coronavirus, ordinanza della presidente della Regione Umbria

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, ordinanza della presidente della Regione Umbria: le regole dal 7 aprile

PerugiaToday è in caricamento