Coronavirus, ordinanza della presidente della Regione Umbria: le regole dal 7 aprile
Il provvedimento entrerà in vigore mercoledì 7 aprile e rimarrà valido fino all’11 aprile
L'articolo tre dell'ordinanza dispone che "a decorrere dal 7 aprile 2021 e fino al 11 aprile 2021 in tutto il territorio regionale sono sospese tutte le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età. Sono vietati per il medesimo periodo i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati".
Il comma 2 aggiunge che "sono consentite ai soggetti di cui al comma 1 le attività affidate e regolate da formali atti amministrativi adottati da aziende sanitarie, enti pubblici, zone sociali, fondazioni, aziende di servizi alla persona, altri soggetti pubblici, afferenti alla sfera dei servizi socio sanitari, della protezione civile, dei servizi alla persona e dei servizi scolastici-educativi".
Il comma tre spiega che "a decorrere dal 7 aprile 2021 e fino al 11 aprile 2021 in tutto il territorio regionale è consentita la realizzazione di attività corsistiche realizzate esclusivamente in forma individuale inerenti a titolo esemplificativo e non esaustivo gli ambiti delle arti musicali, figurative, teatrali, danza, nonché le attività inerenti le lingue straniere muniti di mascherine ffp2 e a distanza interpersonale di almeno 2 metri, fatto salvo il rigoroso rispetto delle altre norme di prevenzione".
Il comma quattro sottolinea che ai sensi dell’articolo 2 bis della legge 12 marzo 2021, n. 29 sono consentite le attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei soggetti e con le modalità individuate nel medesimo articolo".
Il comma cinque dispone che "a decorrere dal 7 aprile 2021 e fino al 11 aprile 2021 sono consentite le attività di prove e produzione, ed i relativi spostamenti all’interno del territorio regionale, ai soggetti professionali ed ai professionisti dello spettacolo dal vivo muniti di contratto di convocazione prove ed iscritti alla cassa previdenziale afferenti i settori della danza, del teatro, del cinema e della musica nel rigoroso rispetto delle disposizioni del D.L. n. 44/2021".
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