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Cronaca

Coronavirus e scuole, nuova ordinanza della presidente della Regione Umbria: le regole per gestire prevenzione e casi

La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha firmato l'ordinanza numero 55 che contiene "ulteriori misure, e relative indicazioni operative, per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, con particolare riferimento all’ambito scolastico"

La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha firmato l'ordinanza numero 55 che contiene "ulteriori misure, e relative indicazioni operative, per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, con particolare riferimento all’ambito scolastico".

Nel provvedimento, che ha decorrenza fino al 7 ottobre 2020, "vengono fornite indicazioni applicative relativamente alle: misure di prevenzione all’interno dell’ambito scolastico; ai referenti Covid Scuola e referenti Covid ASL; alle modalità di risposta ad eventuali casi e focolai Covid in ambiente scolastico ed alle modalità di riammissione a scuola", spiega la Regione Umbria. 

Ecco le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai in ambiente scolatisco. 

Punto uno, misure di prevenzione: "Distanziamento: mantenere la distanza di almeno 1 metro (la distanza si intende da “bocca a bocca”) e, per maggior tutela degli insegnanti, di 2 metri". E ancora: "Uso della mascherina: preferibilmente chirurgica in tutte le situazioni di movimento all’interno della scuola; l’uso della mascherina può essere evitato nelle situazioni di staticità all’interno della classe. Per i bambini 0 - 6 anni non è obbligatoria". Poi c'è l'"Igiene delle mani: frequente ed accurato lavaggio delle mani (almeno prima dei pasti, dopo l’utilizzo del bagno, dopo l’uso di fazzoletti da naso) con acqua e sapone o soluzione idroalcolica (per i bambini più piccoli, per evitare rischio di ingestione, è preferibile utilizzo di acqua e sapone). Utile anche la frequente areazione dei locali". Infine "Controllo della temperatura e presenza di sintomatologia: in questi casi non bisogna recarsi a scuola. La temperatura, che deve essere misurata prima di recarsi a scuola, non deve superare i 37,5 °C associata o meno a sintomi compatibili con infezione da Covid (febbre superiore a 37 °C e/o con sintomi respiratori acuti con tosse e rinite con difficoltà respiratoria, vomito caratterizzato da episodi ripetuti accompagnati da malessere, diarrea con tre o più scariche con feci liquide o semiliquide, perdita di gusto ed olfatto in assenza di raffreddore, cefalea intensa)".  

E ancora dal punto uno delle indicazioni operative: "Si ricorda che soprattutto nei bambini da 0 a 6 anni la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola".

La misurazione della temperatura e la routinaria rilevazione dello stato di salute "è una precisa responsabilità della famiglia e costituisce regola fondamentale di convivenza sempre. Per sensibilizzare i genitori è stata prodotta specifica informativa di cui si allega copia".

La convivenza con una persona positiva al Covid "è motivo di esclusione dalla frequenza scolastica. I conviventi di soggetti positivi debbono osservare un periodo di isolamento domiciliare di 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso e la riammissione alla vita in comunità potrà avvenire secondo le indicazioni del Servizio Igiene e Sanità Pubblica che ha disposto l’isolamento domiciliare. I conviventi di contatti stretti di un caso positivo al Covid non sono soggetti ad isolamento domiciliare". 

Punto due, referenti Covid scuola e referenti Covid Asl: "Per facilitare gli interventi di sanità pubblica finalizzati a prevenire la diffusione del contagio in ambiente scolastico è necessario che vi siano collegamenti diretti tra Scuola e Servizio Igiene Pubblica. Questa necessità viene assolta individuando per ogni scuola/plesso un Referente Covid Scuola che si possa rapportare con il Referente Covid ASL del distretto territoriale".

I compiti del referente Covid Scuola sono "Collaborare con il referente Covid ASL nella esecuzione della indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti e fornire l’elenco in formato excel (l’elenco deve contenere nome, cognome, C.F., telefono di contatto)" e "Disporre la sanificazione straordinaria in caso di sintomatologia rilevata a scuola, sia che riguardi un alunno o un operatore scolastico". 

Punto tre, risposta ad eventuali casi e focolai Covid: "In caso di malessere di un alunno durante la presenza a scuola l’alunno deve essere isolato in apposita area e munito di mascherina chirurgica. Deve essere immediatamente informato il Referente Covid Scuola". E ancora: "La misurazione della temperatura deve essere eseguita da personale formato e munito di mascherina. In caso di febbre e/o presenza di sintomi Covid compatibili, si procede a chiamare i genitori che dovranno chiamare tempestivamente il Pediatra o Medico di MG per la valutazione del caso, ivi compresa la possibilità di richiedere la esecuzione di un tampone. Qualora si tratti di un bambino piccolo o un alunno con difficoltà o che abbia comportamenti che aumentino il rischio di contagio, l’adulto incaricato della misurazione della temperatura e di restare con lui in attesa dei genitori, potrà fare uso di dispositivi addizionali come guanti o visiera".

L’area utilizzata per il temporaneo isolamento "deve essere oggetto di sanificazione straordinaria e sottoposta ad areazione. Qualora il tampone sull’alunno allontanato o su alunni controllati in quanto sintomatici a domicilio risulti positivo, il Servizio Igiene Pubblica provvederà ad attivare l’indagine epidemiologica per individuare ed isolare i contatti stretti rapportandosi con il Referente Covid Scuola informando il Dirigente Scolastico. Ogni decisione rispetto ai contatti da porre in isolamento è di competenza del Servizio Igiene e Sanità Pubblica. Eventuali necessità di intraprendere provvedimenti che interessano l’intero plesso scolastico dovranno essere concertate con il Dirigente scolastico. I contatti di un contatto stretto di un caso non sono soggetti a nessun provvedimento contumaciale". 

Punto quattro, modalità di riammissione a scuola: "In caso di sintomatologia riconducibile a Covid, che abbia determinato l’allontanamento di un alunno dalla scuola, il Pediatra o Medico di MG valuta se richiedere la esecuzione di tampone diagnostico".

E ancora. In caso di tampone positivo "il caso viene preso in gestione dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica e la riammissione avverrà solo a seguito di scomparsa dei sintomi e due tamponi con esito negativo eseguiti a distanza di 24 ore. La relativa certificazione per la scuola viene redatta dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica". In caso di tampone negativo, invece, "la certificazione per la riammissione a scuola viene redatta dal Pediatra o Medico di MG che attesterà che “il bambini/alunno può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per Covid”".

Nella fascia di età 0 – 6 anni, "in caso di assenza superiore a 3 giorni, determinata da sintomatologia non riconducibile a Covid, il Pediatra o Medico di MG gestirà la situazione come normalmente avviene concordando con le famiglie, in base alla evoluzione del quadro clinico, il rientro a scuola. La riammissione avverrà previa presentazione di autocertificazione dei genitori (si allega informativa e modello). Analoga autocertificazione nella fascia di età 0 – 6 anni sarà prodotta dai genitori per assenze superiore a 3 giorni non determinate da motivi di salute".

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