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Cronaca

Corte dei conti, auto di servizio utilizzata per viaggi privati: condannato ex direttore di Arpa

Accolta la tesi della Procura contabile: la partecipazione a “convegni, conferenze, trasmissioni televisive ed altre riunioni non ufficiali” non è attività lavorativa

La Corte dei conti ha condannato l’ex direttore dell’Arpa Walter Ganapini a risarcire l’ente di quasi 5mila per rimborsi per spese di viaggio e per l’utilizzo dell’auto aziendale.

La Procura contabile ha citato in giudizio l’ex direttore, difeso dagli avvocati Rossella Ognibene e Alessandra Bircolotti, “per responsabilità amministrativa” per un danno contabile di 4.816,22 euro rendicontati come spese di rappresentanza, ma che in realtà sarebbero “riconducibili a viaggi di andata e ritorno dalla sede di lavoro alla propria abitazione e a viaggi di carattere personale”.

Secondo la Procura il presunto danno erariale sarebbe quantificabile come “titolo di costo complessivo di esercizio dell'autovettura, per l'importo di 4.502,32 euro”, cui vanno aggiunti “a titolo di pedaggi autostradali, per l'importo di 313,90 euro”. L’ex direttore era stato invitato a definire la questione con il pagamento di 3.500 euro totali, usufruendo del “rito monitorio”. Decorso tale termine si è andati in giudizio davanti alla magistratura contabile.

I giudici della Corte dei conti hanno ritenuto provata l’ipotesi accusatoria e condannato l’ex dirigente. Da quanto risulta l’ex direttore ha preso in carico l’auto di servizio compilando i moduli necessari, attestando di “aver percorso 6.277 chilometri”, indicando “nel foglio di viaggio di averla utilizzata, sempre per motivi istituzionali.

Dall'esame delle fatture autostradali, però, emergono altri spostamenti che nulla hanno a che fare con il lavoro e “che non risultano compatibili con le scritture riportate nel foglio di viaggio”. Il contratto individuale di incarico stipulato dal convenuto con la Regione Umbria prevedeva, inoltre, che “il compenso riconosciuto a titolo di retribuzione era da ritenersi comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo”.

La difesa ha sostenuto che l’auto sia stata utilizzata per partecipare a eventi istituzionali, “quindi per finalità rientranti nei compiti come proverebbero le ulteriori spese per la partecipazione a tali eventi (biglietti di treno, ricevute di trattorie, bar, taxi) tutte riconosciute da Arpa Umbria perché pagate dal convenuto con carta di credito della stessa Arpa, senza alcuna contestazione da parte della direzione amministrativa”.

Per i giudici “le minuziose allegazioni di parte convenuta non fanno altro che dimostrare la non riconducibilità di tali impegni allo svolgimento di attività”, non riconoscendo quindi “convegni, conferenze, trasmissioni televisive ed altre riunioni non ufficiali” come attività lavorative.

Ne consegue la condanna al pagamento di 313,90 euro per pedaggi autostradali e 4.502,32 euro per l’utilizzo dell’auto, oltre al pagamento di 253,10 euro di spese processuali.

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