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Cronaca

Umbria, esclusione dalla graduatoria delle case popolari: Comune condannato

Il Tribunale amministrativo dispone anche il pagamento dell'avvocato a spese dello Stato

Cancellato dalle graduatorie per gli alloggi popolari perché “irreperibile” ricompare e ottiene l’assegnazione dell’appartamento con un ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria, con pagamento dell’avvocato a spese dello Stato.

Un cittadino straniero ha chiesto l’annullamento degli atti di approvazione della graduatoria di assegnazione degli aventi diritto all’alloggio di edilizia residenziale pubblica approvato dal Comune di Terni dopo essere stato escluso in quanto “alla data del 30/3/2017 non aveva né 18 mesi a Terni né 24 mesi in Umbria e risultava “iscritto in anagrafe, dopo cancellazione per irreperibilità, in data 5/4/2016”, chiedendo anche il “reinserimento nella graduatoria con il punteggio di 12 punti ed all’emissione di ogni ulteriore provvedimento, ivi compresa l’assegnazione dell’alloggio” visto che erano stati assegnati “alloggi in favore dei nuclei familiari che avevano conseguito 11 punti”.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso in merito alla “violazione della normativa regionale e degli stessi atti comunali con i quali era stata indetta la procedura per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione degli alloggi”, in quanto il ricorrente alla data del bando possedeva tutti i requisiti richiesti, “anche contro le risultanze dei registri anagrafici”. La residenza era cambiata, per morosità incolpevole, ma i successivi contratti di affitto, come i contratti per le utenze di acqua e luce, comprovavano la stabile residenza.

Da qui la sentenza che dichiara illegittima l’esclusione dalla graduatoria del ricorrente e la liquidazione del compenso spettante al difensore, con pagamento a spese dello Stato.

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