Bollo auto, chi ha diritto all'esenzione e come fare domanda
C'è anche l'esenzione del pagamento del bollo auto tra i benefici fiscali riconosciuti ai disabili dalla legge 104/92. I veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi non devono pagare la tassa automobilistica.
Come ricorda studiocataldi.it, l'esenzione riguarda le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo, gli autoveicoli per trasporti specifici, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo, i motoveicoli per trasporti specifici, sia condotti dai disabili sia utilizzati per il loro accompagnamento, fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel. Restano fuori gli autoveicoli, nonostante la specifica destinazione al trasporto disabili, intestati ad altri soggetti, pubblici o privati, come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali.
L'esenzione è prevista per un solo veicolo (il disabile stesso può sceglierne uno nel caso ne possieda di più) e la targa va indicata al momento della presentazione della domanda. Il beneficio fiscale spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico. Un secondo veicolo può ottenere l'agevolazione se il primo è stato venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). In caso di mancata cancellazione, il bollo andrà corrisposto entro il mese successivo alla data in cui si verifica l'evento.