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Cronaca

L'alloggio fornito dall'azienda può essere assegnato all'ex moglie per il benessere dei figli

Il pagamento dell'affitto rimane a carico del coniuge non assegnatario e dipendente della ditta

L’alloggio aziendale può essere assegnato al coniuge, in caso di separazione, in quanto “l’assegnazione della casa familiare risponde alla primaria esigenza della prole di permanere nell’ambiente in cui è vissuta con entrambi i genitori sin dalla prima infanzia”.

È quanto stabilito dal Tribunale penale di Perugia e dalla Corte d’appello ritenendo che “la particolarità del titolo cui era concesso in godimento il bene al marito (benefit aziendale assegnato dal datore di lavoro al dipendente per soddisfare le esigenze abitative di quest’ultimo e della sua famiglia) non fosse condizione ostativa all’assegnazione della casa familiare in favore della moglie”.

Secondo il giudici “la natura e le caratteristiche del titolo su cui si fonda il godimento dell’immobile da parte del genitore non assegnatario sono recessive rispetto al perseguimento di tale scopo”.

A differenza dei beni demaniali, come nel caso degli alloggi di servizio dei militari appartenenti alle forze armate, quando ci si trova di fronte a una proprietà privata, “non venendo in rilevo interessi pubblicistici, il coniuge non assegnatario dovrà eventualmente tenere esente l’altro dal pagamento del canone ferma restando la presa in considerazione di tale onere in sede di determinazione dell’assegno di mantenimento”.

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