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Cronaca

Mancano 3 punti per la maturità, bocciato lo studente ammesso agli esami con la riserva del Tar

I giudici amministrativi, alla luce delle prove d'esame e del verbale del consiglio di classe, hanno rigettato il ricorso

Il consiglio di classe non lo aveva ammesso alla maturità, il Tribunale amministrativo aveva chiesto alla scuola di attribuire ugualmente i crediti del quinto anno (se non si viene promossi i crediti non sono assegnati) e lo aveva ammesso all’esame con riserva. Gli scritti e l’orale, però, non sono stati sufficienti e anche con i crediti del quinto anno il candidato non è arrivato a 60 su 100: quindi la bocciatura è stata confermata anche dai giudici amministrativi.

Il ricorso al Tar presentato dai genitori, assistiti dagli avvocati Emma Contarini e Sergio Gherardelli, partiva dal presupposto che della non ammissione dello studente non “sarebbe stata preceduta da atti che durante l’anno scolastico avessero evidenziato situazioni di criticità tali da rendere necessaria l’attivazione di procedure di recupero formativo più efficaci del richiamo allo studio individuale, né da comunicazioni all’allievo o alla sua famiglia di siffatte situazioni di criticità” e che “la valutazione del Consiglio di classe contrasterebbe con i voti riportati nella maggior parte delle materie e con l’andamento dei suoi studi”, che sarebbe positivo tranne che in due materie. Quanto all’insufficienza “nel comportamento sarebbe in contrasto con le succitate disposizioni, dal momento che le note disciplinari ricevute nel primo e nel secondo quadrimestre dell’ultimo anno non assumerebbero i connotati di particolare ed oggettiva gravità tali da giustificare l’insufficienza in condotta”.

Lo studente ha, comunque, sostenuto la maturità, riportando “undici ventesimi alla prima prova scritta, di otto ventesimi alla seconda prova scritta e di dodici ventesimi al colloquio”, cioè 31 crediti. Ai quali vanno sommati “a titolo di crediti scolastici, di dieci punti su dodici per il terzo anno di corso e di nove punti su tredici per il quarto anno di corso”, cioè 19, arrivando a un totale di 50 crediti.

Il Tar ha chiesto alla scuola di assegnare ugualmente i crediti, come se fosse stato ammesso alla maturità, ottenendo 7 crediti sui 15 disponibili. Si giunge così ad una valutazione di 57 su 100, ma per essere promossi ne servono 60.

Come per altro ricorso di un’altra studentessa, la difesa ha “dedotto che lo svolgimento delle prove d’esame avrebbe comportato l’assorbimento del giudizio di non ammissione all’esame di Stato formulato dal Consiglio di classe con il verbale impugnato con il ricorso introduttivo, che sarebbe così divenuto improcedibile”, come a dire promozione assicurata.

Per i giudici amministrativi, però, questo vale solo se il candidato raggiunge la quota minima di crediti per essere promosso. Cosa che non è avvenuta, rendendo impossibile l’assorbimento del giudizio.

Il ricorso introduttivo, quindi, “non merita accoglimento, mentre devono essere di conseguenza dichiarati improcedibili i motivi aggiunti”, con conseguente validità della non ammissione all’esame e valutazione non positiva delle prove di maturità.

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