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Cronaca

Caccia in Umbria, presentato il calendario: niente pre-apertura, si caccia solo 3 giorni a settimana e quanti capi si possono catturare

Resta irrisolto invece il nodo della caccia alla Tortora: per il momento è fuori dal calendario venatorio in attesa dei dati sui numeri

Nessuna pre-apertura, si caccerà tre giorni a settimana e resta ancora da chiarire se sarà possibile anche quest'anno cacciare, in Umbria, la specie tortora. Sono questi alcuni aspetti del calendario venatorio 2022-23 redatto dalla Giunta regionale e presentato oggi in commissione Terza del consiglio comunale per l'inizio del iter di discussione e approvazione. Si parte domenica 18 settembre, altri giorni del mese saranno mercoledì 21, sabato 24, domenica 25 e mercoledì 28 settembre. Per la restante stagione venatoria, la caccia è consentita per tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì. Nel periodo compreso tra il 3 ottobre ed il 27 novembre 2022 la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria in tutto il territorio regionale è consentita nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

TORTORA, SI STUDIANO I DATI

La specie TORTORA non è stata per ora inserita nel calendario perché ci sono prescrizioni molto precise che dicono di ipotizzarne il prelievo solo in presenza di dati certi risultanti dalle precedenti stagioni venatorie, i cui tesserini sono ancora in fase di controllo, per cui, in sede di Consulta faunistico-venatoria è stato concordato di rinviare a un atto successivo l’inserimento della specie tortora e di una eventuale nuova prima apertura della stagione. 

SPECIE CACCIABILI E PERIODI

Dal 18 settembre 2022 al 31 ottobre 2022 alla QUAGLIA; dal 18 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 alle seguenti specie: CONIGLIO SELVATICO - FAGIANO (maschio) - MERLO - STARNA • PERNICE ROSSA- SILVILAGO; dal 1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 alle seguenti specie: ALLODOLA; dal 18 settembre 2022 al 30 novembre 2022 per la specie FAGIANO femmina; dal 18 settembre 2022 al 30 gennaio 2023 alle seguenti specie: ALZAVOLA - MARZAIOLA- GERMANO REALE - COLOMBACCIO - GHIANDAIA – CORNACCHIA GRIGIA - GAZZA - BECCACCIA-BECCACCINO - CANAPIGLIA - CESENA - CODONE - FISCHIONE - FOLAGA - FRULLINO - GALLINELLA D'ACQUA - MESTOLONE-MORETTA-PORCIGLIONE - TORDO BOTTACCIO - TORDO SASSELLO-VOLPE. 

Dal 18 settembre 2022 al 11 dicembre 2022 alla specie: LEPRE; dal 16 ottobre 2022 al 16 gennaio 2023 alla specie CINGHIALE nelle forme previste dal R.R.34/1999, esclusivamente nei giorni di giovedì, sabato e domenica. Per il prelievo di questa specie si raccomanda l'utilizzo di munizioni atossiche. Nelle aziende faunistico venatorie il prelievo delle specie autorizzate, effettuato comunque nel rispetto dei piani di prelievo autorizzati, inizia il 18 settembre 2022 e termina il 31 dicembre 2022, con esclusione delle specie FAGIANO (maschio e femmina), VOLPE, GERMANO REALE, COLOMBACCIO che possono essere prelevate fino al 30 gennaio 2023. Nelle aziende agrituristico-venatorie il prelievo delle specie autorizzate ha inizio il 18 settembre 2022 e termina il 30 gennaio 2023. 

GIORNATA VENATORIA

L' esercizio venatorio è consentito secondo gli orari di seguito specificati: dal 18 settembre al 30 settembre dalle ore 6.20 alle ore 19,15; dal 1 ottobre al 16 ottobre dalle ore 6,30 alle ore 18,45; dal 17 ottobre al 29 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 16.30; dal 30 ottobre al 15 novembre dalle ore 6,00 alle ore 17,15 (ora solare); dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,15 alle 17,00; dal 1 dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,30 alle ore 16.45; dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 17.00; dal 1 gennaio al 15 gennaio dalle ore 6,45 alle ore 17,15; dal 16 gennaio al 30 gennaio dalle ore 6,30 alle 17.30. Fanno eccezione: la caccia di selezione agli ungulati, consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto; la caccia alla beccaccia, che inizia un'ora dopo e termina un'ora prima degli orari di cui sopra.

CARNIERE

Per ogni giornata di caccia a ciascun titolare di licenza è consentito abbattere i seguenti capi di selvaggina: FAGIANO- STARNA - LEPRE COMUNE -
CONIGLIO SELVATICO: due capi complessivamente di cui una sola LEPRE e una sola STARNA; QUAGLIA, CODONE: 5 capi con un massimo di 25 capi a stagione; TORDO BOTTACCIO - TORDO SASSELLO • MERLO e CESENA: 20 capi complessivamente; ALLODOLA: 10 capi con un massimo di 50 capi a stagione; ALZAVOLA- CANAPIGLIA- FISCHIONE - GERMANO REALE - MARZAIOLA - MESTOLONE - MORETTA- FOLAGA - GALLINELLA D'ACQUA - PORCIGLIONE - BECCACCINO - FRULLINO - COLOMBACCIO: 10 capi complessivamente; BECCACCIA: 3 capi con un massimo di 20 capi a stagione. II numero massimo complessivo di capi di selvaggina migratoria che è consentito abbattere giornalmente è di 20 unità. 

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