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Venerdì, 26 Aprile 2024
Cronaca

Caos graduatorie a scuola, docente precaria dalla posizione 19 finisce alla 110 e scatta il ricorso al Tar

Secondo la professoressa non sarebbero stati calcolati i titoli, come la laurea, ai fini del punteggio. I giudici amministrativi: "Competenza del giudice del lavoro"

All’inizio dell’anno scolastico era scoppiato il caos graduatorie. Tutta colpa di un algoritmo che aveva portato alla sospensione delle nomine di docenti, con l'invito ad attendere la nuova formulazione delle graduatorie per incarichi a tempo determinato. A monte c’era stato un precedente errore, secondo molti, nel calcolo del punteggio dei singoli docenti nelle graduatorie di tutte le fasce, con titoli di studio, corsi e master non conteggiati oppure con anni di docenza spariti.

La questione è arrivata davanti ai giudici del Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria, con un ricorso di una precaria, assistita dagli avvocati Paolo Santoni ed Alessandro Formica, con il quale si chiede a Ministero dell’Istruzione e Ufficio Scolastico Regionale Umbria, la correzione della graduatoria e il ripristino della situazione precedente, con la retrocessione delle due docenti precarie che avevano sopravanzato la ricorrente.

Secondo il ricorso, infatti, nello stilare la graduatoria provinciale per le supplenze per il sostegno in I Fascia, non sarebbero stati valutati alcuni titoli in suo possesso, seppur dichiarati nella domanda di inserimento in graduatoria, in particolare il diploma di laurea in scienze della formazione primaria. In forza di questa mancanza, la ricorrente sarebbe stata collocata alla posizione 110, anziché alla 19. Da qui la richiesta di annullamento della graduatoria e di tutti gli atti consequenziali, cioè l’assegnazione delle supplenze.

I giudici amministrativi, sulla base di consolidata giurisprudenza che vede i rapporti di lavoro, anche nella pubblica amministrazione, equiparati a quelli tra privati, hanno ritenuto che la giurisdizione sulle controversie per le graduatorie provinciali delle supplenze e la corretta attribuzione dei punteggi spetti al giudice ordinario, in quanto per la formazione “di dette graduatorie si perviene tramite una procedura in cui non vi sono posti da coprire, non sono previste prove e la valutazione dei titoli non ha carattere tale da comportare una comparazione meritocratica, atteggiandosi come graduazione meccanica e ricognitiva del possesso di alcuni essenziali requisiti cui consegue l’attribuzione del punteggio”.

Il ricorso, quindi, è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, che demanda a decidere la controversia il giudice del lavoro, presso il quale potrà essere ripresentato, fatti salvi tutti i tempi di legge.

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