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Cronaca Città di Castello

Ubriaco alla partita, aggredisce i Carabinieri: tifoso cacciato da Perugia per 3 anni

L'uomo era accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni e guida in stato di ebbrezza. Il Tar respinge il ricorso: "Comportamenti pericolosi"

Ubriaco, aggredisce le forze dell’ordine presenti ad un evento sportivo e oltre alla denuncia viene raggiunto da un Daspo di 3 anni da Perugia.

Protagonista un tifernate che nel 2018, dopo un pomeriggio burrascoso al termine di una partita di calcio disputata a Perugia, è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per lesioni personali e guida in stato di ebbrezza. Siccome il tutto era avvenuto durante una manifestazione sportiva, i Carabinieri hanno inoltrato tutti gli atti al Questore di Perugia per i provvedimenti amministrativi del caso. E dalla Questura era arrivato un Daspo urbano che prevede l’allontanamento e il divieto di ritorno a Perugia “per la durata di anni 3 senza la preventiva autorizzazione” del Questore.

Il tifernate ha fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria contestando il provvedimento in tutta la sua interezza.

Il collegio giudicante, però, ha in un primo momento respinto l’istanza cautelare per “garantire e prevenire ex ante la commissione di condotte criminose” da parte del ricorrente, poi entrando nel merito della discussione ha stabilito che “il foglio di via obbligatorio deve fondarsi necessariamente su circostanze concrete che, oltre ad essere provate, devono altresì potersi, se considerate nel complesso, ritenere significative e concludenti ai fini del giudizio di pericolosità sociale del destinatario del provvedimento. La detta misura di prevenzione personale è, infatti, diretta a prevenire reati socialmente pericolosi, non già a reprimerli, e pertanto, benché non occorra la prova della avvenuta commissione di reati, è richiesta una motivata indicazione dei comportamenti e degli episodi, desunti dalla vita e dal contesto socio ambientale dell'interessato, da cui oggettivamente emerga un'apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose”.

Nel caso di specie, sulla base degli atti dei Carabinieri e della Questura emerge la “particolare gravità” dei comportamenti del ricorrente e la correttezza del provvedimento amministrativo del foglio di via. Elementi che impongono il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali.

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