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Cronaca

Rovinato dal "nonnismo" e dalla vita "dura" in caserma: chiede la pensione di invalidità

Il perito nominato dal giudice di primo grado nega l'esistenza di un nesso tra le due cose. La Corte di conti: "Non è stata portata alcuna prova"

Compiti troppo gravosi e azioni di nonnismo valgono uno scatto pensionistico. Almeno secondo le intenzioni di un giovane riformato dopo pochi mesi di servizio militare che ha chiesto alla Corte dei conti di Perugia di adeguare l’assegno mensile per un "disturbo dell'adattamento cronico con ansia ed umore depresso misti" come causa di servizio.

Il ricorrente ha chiesto la “pensione privilegiata per l’infermità mentale” insorta per la “gravosità degli incarichi ricoperti” e le presunte “azioni di nonnismo subite da commilitoni più anziani”. Arruolato ad agosto del 1990, già a settembre sarebbe stato ricoverato, a più riprese, nell’Ospedale Militare di Perugia per motivi psichiatrici, fino alla riforma per "persistenti turbe disadattive ad impronta depressiva".

Sarebbe il servizio militare “la causa, o quanto meno la concausa, dell’insorgenza della patologia mentale”, visto che in precedenza aveva “condotto una vita regolare, soddisfacente e serena; successivamente alla riforma dal servizio di leva, invece, a causa della persistenza della sintomatologia psicopatologica, si era resa necessaria terapia medica con necessità di controlli specialistici presso strutture sanitarie, pubbliche e private”.

Il Ministero della Difesa aveva “negato tale trattamento pensionistico” a seguito di visite mediche specialistiche presso le strutture sanitarie militari e disconoscendo l’insorgere delle eventuali patologie a cause di servizio, “in quanto non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi e strapazzi di particolare intensità, né elementi di eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi".

Il perito chiamato dal giudice di primo grado ha escluso “il nesso di causalità tra l’infermità da cui il ricorrente è affetto ed il breve periodo di servizio di leva militare prestato nel 1990, riconducendo eziologicamente i persistenti disturbi a pregresse problematiche di natura familiare (preoccupazione per la salute della madre, della sorella e del fratello e rapporti difficili e litigiosi con il padre)”.

I giudici della Corte dei conti, hanno ricostruito l’intero iter del ricorrente e pur riconoscendo ammissibili il suo ricorso, entrando ne merito hanno ritenuto che non è stata portata alcuna “prova circa l’invocato profilo di dipendenza da causa di servizio della patologia rilevata”, così come appurato anche dal giudice di primo grado sulla “carenza dell’invocato nesso di causalità (o concausalità) tra i fatti di servizio e l’insorgenza della patologia”.

Per questo la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l’Umbria, ha respinto il ricorso, condannando l’uomo anche al pagamento delle spese legali.

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