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Cronaca

Coronavirus, l'ordinanza del sindaco di Perugia: il testo integrale

L'ordinanza di chiusura al pubblico di alcune scalinate e piazze del centro storico dalle 21 all'una per il 23 e il 24 ottobre

L'ordinanza di chiusura al pubblico di alcune scalinate e piazze del centro storico dalle 21 all'una per il 23 e il 24 ottobre firmata dal sindaco di Perugia, Andrea Romizi.

Ecco il testo integrale

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ORDINANZA

N. 1705 DEL 23.10.2020

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE INTERDETTE AL PUBBLICO DOPO LE ORE 21.00 NELLE GIORNATE DI VENERDÌ 23 E SABATO 24 OTTOBRE 2020

IL SINDACO

Premesso che:

nel Pese è in atto l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell’epidemia infettiva da Coronavirus denominata Covid-19, per la quale il Governo italiano ha adottato sull’intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio; con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; con Decreto-Legge 30 Luglio 2020, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, è stato prorogato dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza;

il D.L. n. 33 del 16.05.2020, convertito con modificazioni dalla legge 14.07.2020 n. 74, pur riducendo le pregresse limitazioni, mantiene il divieto di assembramento, come misura sostanziale volta a garantire la fondamentale distanza sociale per ridurre il rischio di contagio;

il D.L. n. 125 del 07.10.2020 ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica fino al 31.01.2021; Rilevato che.:

l’art. 1 comma 2 della legge 25.03.2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22.05.2020 n. 35, elenca tra le misure adottabili la “chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici”

l’art. 1, comma 9 del D.L. 16.05.2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14.07.2020 n. 74, conferisce al Sindaco il potere di “disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”;

l’art. 1, comma 2bis del D.P.C.M. 13.10.2020, come modificato dal D.P.C.M. del 18.10.2020 testualmente recita “Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21.00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.”;

l’art. 11 del D.P.C.M. 13.10.2020 prevede che il Prefetto territorialmente competente assicura l’esecuzione delle misure di cui al citato D.P.C.M., nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;

la circolare del Gabinetto del Ministero dell’Interno del 20.10.2020 fornisce indicazioni applicative riguardanti i principali profili innovativi del suddetto provvedimento tra cui la chiusura di strade o piazze nei centri urbani;

Evidenziato che:

il venir meno di eventi quali sagre, concerti, ecc., a causa dell’emergenza coronavirus, nonché la chiusura delle attività di ballo, unitamente alle temperature ancora gradevoli, fanno registrare la presenza di molte persone nell’area del Centro Storico, nonostante i recenti divieti imposti per fronteggiare l’emergenza coronavirus, con conseguente fenomeno di intensa aggregazione sociale;

notoriamente le aree in cui sono soliti aggregarsi gruppi di giovani nei fine settimana, con rischio di contagio da Covid-19, stante il venir meno della misura fondamentale del distanziamento interpersonale, sono da individuare in : Piazza Danti , Piazza Piccinino, la scalinata della cattedrale di San Lorenzo sia nella parte che si affaccia su Piazza IV Novembre che su quella che si affaccia su Piazza Danti, le Logge di Braccio e la scalinata di Palazzo dei Priori.

Considerato che:

l’andamento epidemiologico da Covid -19 ha registrato un notevole incremento anche nel territorio del comune di Perugia, superiore al 100% dei positivi, con significativo aumento dei casi di ospedalizzazione, sia in terapia intensiva che semi-intensiva;

Preso atto che:

nell’ambito della riunione tenutasi in data 22.10.2020, del comitato per l’Ordine e La Sicurezza Pubblica, è stata discussa la possibilità di adozione da parte del Sindaco di emanare un provvedimento di limitazione degli accessi ad alcune aree della città;

nella riunione del tavolo tecnico, tenutasi in data 23.10.2020, è stata condivisa la decisione del Sindaco di adottare un provvedimento di chiusura al pubblico delle aree sopra indicate;

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Ritenute, per quanto sopra, le ragioni di pubblico interesse per adottare un provvedimento ai sensi dell’art. 1 comma

2bis del D.P.C.M. 13.10.2020 così come integrato dal D.P.C.M. 18.10.2020;

Dato atto che stante l’urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90;

Visto l’art. 4 del D.L. 19 del 25.03.2020 che prevede una sanzione amministrativa da 400,00 a 3000,00 euro, salvo che il fatto non costituisca reato, e la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni;

Visto l’art. 50 del Dlgs 267/00, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l’attuale emergenza epidemiologica;

Per quanto sopra,

O R D I N A

la chiusura al pubblico nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 ottobre 2020, con possibilità di reiterazione fino al 13.11.2020, dalle ore 21.00 alle ore 01.00 del giorno successivo, delle aree di seguito indicate: Piazza Danti, Piazza Piccinino, la scalinata della cattedrale di San Lorenzo sia nella parte che si affaccia su Piazza IV Novembre che su quella che si affaccia su Piazza Danti, le Logge di Braccio e la scalinata di Palazzo dei Priori.

E’ consentito l’accesso e il deflusso, alle attività commerciali legittimamente aperte e alle abitazioni private, secondo le modalità operative concretamente individuate dagli organi preposti all’esecuzione della presente ordinanza.

L’inosservanza del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1000,00 , ai sensi dell’art. 4 , c. 1 del D.L. 25 marzo 2020 , n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, è reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Perugia,

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale

Amministrativo Regionale dell’Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

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