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Cronaca

Ddl Zan, le ragioni del "no" - L'avvocato Simone Budelli: "Una proposta in contrasto con le norme costituzionali"

Per il presidente dell'Unione giuristi cattolici di Perugia "in assenza di una definizione della legge precisa, sarà lasciato alla (pericolosa) discrezionalità del magistrato determinare l’esistenza o meno del presupposto materiale"

Il Vaticano ha chiesto al governo italiano di modificare il ddl Zan, il disegno di legge contro l'omofobia. Secondo la Segreteria di Stato violerebbe 'l’accordo di revisione del Concordato'. La nota del Segretario vaticano per i rapporti con gli Stati monsignor Paul Richard Gallagher è stata consegnata all'ambasciata italiana presso la Santa Sede una nota a firma.

Abbiamo chiesto al professore e avvocato Simone Budelli, presidente della sezione perugina dell’Unione giuristi cattolici italiani, di chiarire, a livello legislativo, i punti di contrasto che non solo il mondo cattolico avverte presenti del ddl e, soprattutto, nelle applicazioni in tribunale che ne deriverebbero.

Professore lei è tra gli esperti che sono stati chiamati dal Senato della Repubblica per essere sentiti sul disegno di legge Zan-Scalfarotto. Tra proclami dell’una e dell’altra parte, sembrano sfuggire i termini reali della questione. Ci può aiutare a spiegare in breve di cosa si tratta?

“Il ddl n. 2005 Zan-Scalfarotto, in discussione in questi giorni in Senato, vuole in buona sostanza modificare l’art. 604 c.p. introducendo il nuovo reato di ‘omotransfobia’. In altre parole, il disegno di legge si propone di punire in modo specifico coloro che istigano ad offendere od offendono le persone a causa del loro orientamento sessuale. La proposta, rubricata 'Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità', teoricamente non dovrebbe trovare oppositori: chi non vorrebbe punire le persone che con i fatti o con le parole (che spesso si rivelano più 'dure' delle pietre) compiono violenza? In realtà, però, la norma è inutile perché ovviamente il nostro ordinamento punisce già chi commette violenza, indipendentemente dal soggetto che la subisce. Tale norma pertanto non solo è inutile, ma è anche pericolosa perché introduce un nuovo reato penale dai presupposti incerti e impone delle limitazioni ad altri fondamentali diritti costituzionali”.

Ci spieghi meglio.

“Introdurre una norma che tutela specificatamente la minoranza LGBT (anche se di recente si sono introdotte altre categorie, ma di fatto solo nel titolo), finisce per rendere gli omosessuali ‘più uguali degli altri’ cittadini. La citazione come noto è ripresa da 'La Fattoria degli animali' di Orwell, il quale, descrivendo metaforicamente la società di uguali imposta per legge (come quella realizzata dalla rivoluzione bolscevica), creava in realtà cittadini di serie A e di serie B. E’ proprio questo il nostro caso: perché se un odiatore insulta un gay dovrebbe essere punito con una norma specifica e più grave, rispetto a quella con cui verrebbe punito se insultasse una qualunque altra persona? Il nostro ordinamento peraltro lascia una certa discrezionalità al giudice per individuare la pena giusta da applicare al caso concreto, attraverso l’uso delle cd. aggravanti o delle attenuanti. Chi odia, chi insulta, chi molesta, per qualsiasi motivo, deve essere punito, indipendentemente da chi sia il destinatario”.

Cosa intende per presupposti normativi incerti?

“In Unione Sovietica vigeva il tristemente 'delitto di azione controrivoluzionaria', previsto dall’art. 58 del codice penale, che definiva così tale reato: «Un’azione controrivoluzionaria è qualunque azione diretta a rovesciare, minare o indebolire il potere dei soviet operai e contadini e dei governi operai e contadini dell’U.R.S.S. [...], o a minare o indebolire la sicurezza esterna dell’U.R.S.S. e le fondamentali conquiste economiche, politiche e nazionali della rivoluzione proletaria». Quindi, in assenza di una definizione chiara e precisa, qualunque azione poteva essere definita 'controrivoluzionaria' e aprire la porta dei gulag (dove - ricordo - sono stati perpetrati più assassinii che nei campi di concentramento nazisti). Anche nel nostro caso, in assenza di una definizione della legge precisa, sarà lasciato alla (pericolosa) discrezionalità del magistrato determinare l’esistenza o meno del presupposto materiale. In altre parole, se l’identità di genere, dipenderà dalla percezione (soggettiva, mutevole e di fatto indimostrabile) della vittima, come potrà il giudice individuare con certezza il presupposto del reato o anche solo la serietà del percorso intrapreso (anche a voler seguire l’insegnamento della la Corte Costituzionale) per l’applicazione delle pesantissime sanzioni previste dal ddl Zan?”.

Se la legge è inutile, perché allora tanta bagarre, che peraltro pare porre in crisi lo stesso Governo?

“Il nostro ordinamento, già caratterizzato da ipertrofia normativa, avrebbe necessità di semplificazioni e non di continue modifiche e integrazioni che finiscono solo per minare ulteriormente la certezza del diritto. E sicuramente in un periodo come questo il Parlamento farebbe bene a concentrarsi sulle riforme ineludibili di cui necessita il Paese per uscire dalla crisi pandemica, (a cominciare, ad esempio, da una vera riforma della giustizia). Tuttavia, la lobby LGBT sa bene che questa è forse l’ultima occasione per tentare di raggiungere il vero obiettivo della legge: che non è quello di punire i violenti (fattispecie come detto già prevista dal nostro ordinamento), ma quello di imporre per legge l’indifferenza o meglio l’autodeterminazione sessuale a partire dalle scuole e proseguendo poi nella società”.

Perché l’autodeterminazione sessuale ed i concetti di orientamento sessuale e identità di genere sarebbero concetti pericolosi?

“Il concetto di identità di genere, dovrebbe soppiantare quello di identità sessuale (maschio e femmina). Secondo le teorie transgender esisterebbero una elevatissima pluralità di identità, che non corrispondono al sesso assegnato al momento della nascita e dipenderebbero dalla «percezione che una persona ha di sé come uomo o donna, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico» (art.1, lett. a, della proposta di Legge C 107 Boldrini). In altri termini, l’identità di genere dipenderebbe dallo stato d’animo ovvero da una percezione soggettiva non comprovabile e indimostrabile, che però potrebbe cambiare con una pericolosa rapidità. Ad un uomo, basterebbe sentirsi improvvisamente donna, per aggirare le rigide regole sulle quote rose come è successo di recente in Sud America o per gareggiare con le atlete di sesso femminile (magari dopo aver perso le qualificazioni con i colleghi della stessa identità sessuale). Sul concetto di libertà, potremmo parlare a lungo, ma certamente libertà non può voler dire 'fare ciò che voglio' in base alle mie personali percezioni e in violazione dei diritti altrui: ciò minerebbe evidentemente i fondamenti della convivenza civile e democratica”.

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