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Martedì, 19 Marzo 2024
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Amici a quattro zampe al ristorante? Dipende, ecco da cosa

Esistono leggi e regolamenti comunali che disciplinano l'accesso degli animali da compagnia nei luoghi pubblici. Ecco quali sono le norme a cui attenersi

Considerato che secondo i dati dell’anagrafe canina nella nostra regione è registrato un cane ogni tre abitanti, gli amici a quattro zampe ormai sono presenti in moltissime case. Li portiamo con noi ovunque, non solo al parco ma anche in auto, a fare la spesa, dal parrucchiere e dal medico e, perché no, anche a cena fuori con noi. Ma a proposito di questo, va detto che ci sono alcuni locali pubblici che vietano l’ingresso agli animali da compagnia. E’ possibile questo? Vediamo cosa dice la legge al riguardo.

Cosa dice la legge

L’Unione Consumatori dell’Umbria fa presente innanzitutto questa distinzione: bisogna considerare che sono “pubblici” i luoghi, di proprietà del demanio dello Stato, che sono accessibili al pubblico (ad esempio gli uffici e, in generale, le strutture pubbliche).

Sono invece “aperti al pubblico” i luoghi che, pur essendo di proprietà privata, sono accessibili al pubblico secondo le regole di accesso e le limitazioni stabilite dal proprietario o gestore.

Sul piano nazionale, il Regolamento di Polizia veterinaria prevede che i cani possono essere portati nelle vie o negli altri luoghi aperti al pubblico solo se tenuti al guinzaglio o forniti di museruola. Sempre secondo il Regolamento guinzaglio e museruola devono essere indossati contemporaneamente quando i cani sono portati sui mezzi di trasporto pubblici oppure nei locali pubblici.

Più di recente, il Ministero della Salute ha validato il Manuale della FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), nel quale si legge che è consentito l’accesso ai cani nelle zone aperte al pubblico di bar e ristoranti, a condizione che siano muniti di guinzaglio e museruola.

Quello che emerge è che il cane non deve entrare a contatto con gli alimenti: resta, dunque, il divieto di introdurre cani o altri animali domestici nei locali dove si preparano, manipolano, trattano e conservano gli alimenti (come le cucine), come stabilito anche dal Regolamento n. 852/2004/CE, per impedire le contaminazioni degli alimenti stessi.

Sempre il Ministero ha specificato, le note n. 11359/2017 e n. 23712/2017 che all’interno o all’esterno degli esercizi di vendita al dettaglio di alimenti, possono essere predisposti appositi locali o spazi in cui accogliere gli animali.

In ogni caso, anche qualora esistano regolamenti locali che autorizzano l’ingresso degli animali negli spazi di vendita, l’esercente deve garantire che gli animali non possano entrare in contatto diretto o indiretto con gli alimenti, sia sfusi che confezionati, dei quali devono sempre essere garantire igiene e sicurezza.

Ecco perché non esiste un divieto assoluto di ingresso ai cani negli esercizi commerciali, ma devono essere rispettate speciali cautele nei negozi in cui sono presenti sostanze alimentari.

Il gestore può dire "no"

Il gestore di una struttura aperta al pubblico può dunque sempre decidere di non consentire l’accesso degli animali, perché è suo diritto quello di stabilire le regole di accesso a una proprietà privata, seppure aperta al pubblico.

In questo caso si crea anche l’obbligo di esporre all’ingresso, in posizione ben visibile, un cartello con specifico avviso che gli animali non sono ammessi.

Per consultare il Regolamento sul benessere animale del Comune di Perugia, cliccate questo link.

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