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Mercoledì, 24 Aprile 2024
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Perugia calcio, un punto di penalizzazione al Grifo: società farà ricorso

La commissione disciplinare nazionale della Fgic ha sanzionato con un punto di penalizzazione, da scontare nel campionato in corso, il Perugia calcio. Deferiti Moneti e Santopadre

Dopo l'entusiasmo per la vittoria del derby contro il Gubbio, non passano neanche 48 ore che per il Perugia calcio scatta una penalizzazione di un punto da scontare nel campionato di Lega Pro 2012-2013 da parte della Figc. Le sanzioni riguardano inadempienze amministrative relative al campionato 2011-2012.

Peraltro è scattato un deferimento del Procuratore federale a carico di: Giovanni Moneti (Amministratore e legale rappresentante della società Ac Perugia Calcio srl); Massimiliano Santopadre (Amministratore e Legale rappresentante della Società AC Perugia Calcio Srl) e Sergio Malpiedi (Presidente del Collegio sindacale della Società AC Perugia Calcio Srl).

Nel frattempo, l’Ac Perugia Calcio Srl, prendendo atto della decisione, con la quale è stato irrogato 1 punto di penalizzazione per la stagione sportiva corrente, con esclusione di ogni ammenda, ritenendo la decisione ingiusta e lesiva dell’immagine e dei diritti della società, conferma integralmente il convincimento delle proprie ragioni,  incaricando lo studio legale Calvieri e associati di predisporre e presentare reclamo presso i competenti organi di giustizia sportiva.

Il dispositivo integrale della Fgic

Il deferimento è scattato a seguito di segnalazione effettuata dalla CoViSoC con nota del 18/06/2012 e il Procuratore Federale ha individuato a carico della Società sportiva AC Perugia Calcio Srl la responsabilità disciplinare per aver agito in difformità rispetto a quanto prescritto dall'art. 85, lett C), paragrafo V, NOIF, ovvero per non aver documentato, alla scadenza del termine perentorio del 15 maggio 2012, il pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di marzo 2012.

Ne è seguita l'attivazione del procedimento disciplinare nei riguardi dell'indicata compagine societaria, deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, c. 1, CGS) per le violazioni ascritte (meglio individuate in seno all'atto di deferimento) e, in particolare, ai propri Amministratori e legali rappresentanti pro-tempore, Sig. Giovanni Moneti e Sig. Massimiliano Santopadre, nonché al Sig. Sergio Malpiedi, Presidente del Collegio Sindacale, tutti parimenti sottoposti a procedimento disciplinare.

Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire proprie memorie difensive. All’inizio della riunione odierna i Signori Giovanni Moneti, Massimiliano Santopadre e Sergio Malpiedi, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Giovanni Moneti, Massimiliano Santopadre e Sergio Malpiedi, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giovanni Moneti, sanzione dell’inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per il Sig. Massimiliano Santopadre, sanzione dell’inibizione di giorni 90 (novanta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 60 (sessanta); pena base 12 per il Sig. Sergio Malpiedi, sanzione dell’inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il procedimento è proseguito nei confronti della Società deferita. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, nonché il difensore della Società deferita. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi della compagine societaria sottoposta all'odierno procedimento disciplinare, formulando le seguenti richieste sanzionatorie: - penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nel campionato 2012/2013 e ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) a carico dell'AC Perugia Calcio Srl.

La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva che le violazioni ascritte all'AC Perugia Calcio Srl sussistano integralmente. Le argomentazioni difensive della Società deferita, al fine di giustificare, in qualche modo, la “mancata documentazione”, alla scadenza del termine perentorio del 15 maggio 2012, dell'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti dall'AC Perugia Calcio Srl ai propri tesserati per la sola mensilità di marzo 2012, non possono trovare accoglimento.

In particolare, non assumono rilevanza né il richiamo operato in ordine all'applicabilità alla fattispecie che ci occupa della legislazione ordinaria (art. 18 Tuir), né l'individuazione di un'asserita antinomia (con particolare riferimento ai termini di adempimento perentoriamente stabiliti) tra la vecchia e la nuova formulazione (in vigore dal 1 luglio 2012) del testo dell'art. 85 NOIF; senza considerare, sempre ai fini esimenti, come nemmeno la prospettazione degli addebiti contestati quali mere irregolarità formali e non sostanziali si riveli, per costante orientamento giurisprudenziale domestico di settore, di qualsivoglia pregio.

Invero, al riguardo, in termini generali, la fattispecie che ci occupa offre l'occasione per ribadire, anche e soprattutto alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza federale, che l’autonomia riconosciuta e tipica degli ordinamenti settoriali (nel caso di specie, l’ordinamento sportivo calcistico) rispetto a quello generale, favorisce, in seno a ciascuno 13 di essi, l'autodeterminazione di specifici criteri che ne disciplinano la relativa organizzazione sotto numerosi profili, tra i quali, evidentemente, anche quello normativoregolamentare.

In tal prospettiva, si realizza e si perfeziona un ampio e doveroso presidio nei riguardi di un sistema di valori e di particolari fini che l’ordinamento di settore medesimo ha inteso eleggere al momento della sua costituzione e che l’ordinamento generale, peraltro, alla luce del riconoscimento dell’autonomia del primo, ha oltremodo ampiamente condiviso.

Pertanto, l'ordinamento sportivo, legittimato a individuare autonomamente le condotte incompatibili con l’appartenenza soggettiva al medesimo e, in via strumentale, a predisporre i mezzi e le forme di tutela nell'ipotesi in cui dette condotte emergano, non é, né può essere, obbligatoriamente permeabile a qualsivoglia disposizione dettata dall'ordinamento generale astrattamente applicabile alla fattispecie concreta.

In definitiva, avuto specifico riguardo al caso di specie, la violazione disciplinare ascritta nei riguardi dell’AC Perugia Calcio Srl, lungi, peraltro - come già osservato - dal rivelarsi di natura meramente formale (il dato formale di qualsivoglia disposizione regolamentare domestica assume sempre valore dirimente), di contro si palesa in tutta la sua evidenza e rilevanza sotto il profilo sostanziale. Per tale ragione essa è meritevole di essere sanzionata.

La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

inibizione di giorni 40 (quaranta) per Giovanni Moneti;
inibizione di giorni 60 (quaranta) per Massimiliano Santopadre;
inibizione di giorni 40 (quaranta) per Sergio Malpiedi.

Infligge alla Società AC Perugia Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2103

 

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