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Derby umbro, il giudice sportivo dà ragione al Perugia: "Reclamo Ternana è infondato"

La Lega di B ha pubblicato il comunicato con cui viene omologato lo 0-1 del Grifo sui rivali rossoverdi. La battaglia legale, però, prosegue

La vittoria del Grifo per 1-0 nel derby dell’Umbria, per il momento, è confermata: questa la decisione del giudice sportivo Emilio Battaglia che ha rigettato il ricorso presentato ieri dalla Ternana in merito all’impiego da parte del Perugia di Eddy Gnahore. Ricordiamo che l’oggetto del contendere è il numero di trasferimenti del centrocampista francese in questa stagione. Le Noif (norme organizzative interne) della Figc prevedono che un calciatore possa essere tesserato da tre società differenti nella stessa annata calcistica e può giocare solo con due club.

Nel caso specifico, Gnahore è passato dal Carpi al Crotone e dal club calabrese al Perugia, ma la proprietà del cartellino è del Napoli. La società di Pian di Massiano sostiene che quando il rientro di un giocatore dal prestito e il suo immediato trasferimento in un’altra società avviene nella stessa giornata, il primo passaggio non va conteggiato. Il giudice ha dato ragione al Grifo, ma la Ternana, con tutta probabilità, impugnerà la decisione e si presenterà in secondo grado. Intanto il primo round legale è andato al Perugia, che può dunque tirare un sospiro di sollievo e guardare al futuro con maggiore tranquillità.

Il comunicato della Lega – Di seguito riportiamo il testo del comunicato della Lega con la decisione e l’omologazione dello 0-1 in favore del Perugia: “Il Giudice Sportivo, letto il reclamo (pervenuto a mezzo fax alle ore 15.44 del 13 febbraio 2017) della soc. Ternana, nel quale si contesta il tesseramento del calciatore Gnahore Vhakka Eddy con la soc. Perugia e di conseguenza l’utilizzo in posizione irregolare del calciatore stesso nella gara in oggetto;

considerato che, come indicato al punto 11 del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. del 26 aprile 2016, “La decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto esecutività da parte della medesima Lega, mentre l’utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo alla data del visto di esecutività”;

verificato che, in data 31 gennaio 2017, l’Ufficio Tesseramento della LNPB rilasciava regolare “visto di esecutività” alla soc. Perugia per il tesseramento dal calciatore Gnahore autorizzandone, di fatto, l’utilizzo; letti, inoltre, i pareri della FIFA, su cessioni di contratto uguali a quello avvenuto tra la soc. Napoli e la soc. Perugia per il calciatore Gnahore, che, considerando “tecniche” alcune operazioni di tesseramento precedenti, di fatto confermano il corretto operato del sopra citato Ufficio Tesseramento;

P.Q.M. delibera di rigettare il reclamo della soc. Ternana poiché infondato nel merito, confermando, pertanto, il risultato conseguito sul terreno di giuoco”.

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