rotate-mobile
Politica

Elezioni nulle a Trevi: Esclusivo, la sentenza integrale

Il Tar aveva azzerato l'amministrazione comunale per via di 35 elettori stranieri irregolari fatti votare (ricorso del centrodestra), ora il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza. Si torna alle urne il 6 maggio

Un piccolo capolavoro tutto umbro che è destinato a fare giurisprudenza da oggi in poi. Stiamo parlando della sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso presentato dall'ex sindaco di Trevi Bernardino Sperandio - lista di centrosinistra - dopo che il Tar aveva accolto invece quello del suo rivale per via di 35 elettori comunitari che non avevano fatto richiesta di essere iscritti nelle liste elettorali entro i termini previsti e inoltre era molto lacunosa la loro documentazione (date di nascita e residenza non sempre corrette).

I 35 avevano votato grazie all'interessamente anche del centrosinistra e all'accoglimento (poi censurato dal tar) dalla Commissione Circondariale. Il voto degli stranieri è risultato determinante da che il centrodestra aveva perso per una decina di voti. 

Luigi Andreani,  l'ex sindaco perdente,ha ringraziato i suoi avvocati per l'ottimo risultato: Ci siamo affidati a giovani professionisti - Daniele Porena, Antonio De Angelis e Fabio Massimo - che hanno avuto la forza e le motivazioni addirittura per ribaltare una sentenza sempre del consiglio di stato del 2010 sullo stesso argomento. Ora questa decisione del Consiglio di Stato renderà a giustizia anche ad altre liste elettorali che hanno perso per via di questa cattiva interpretazione delle normative sugli elettori comunitari". 
 
Bernardino Sperandio: " Ci aspettavamo una decisione non favorevole, non ci ha colti di sorpresa, ma l’importante e prepararci bene per le prossime elezioni”. Eh già si voterà il prossimo 6 maggio insieme a Todi e Narni.
 
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA CONSIGLIO DI STATO SU TREVI
 
N. 01193/2012REG.PROV.COLL.
N. 07465/2011 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7465 del 2011, proposto da: Bernardino Sperandio, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Rampini e Valentino Brizi, con domicilio eletto presso Paolo Giuseppe Fiorilli in Roma, via Cola di Rienzo n. 180; Paolo Pallucchi, rappresentato e difeso dagli avv. Valentino Brizi e Mario Rampini, con domicilio eletto presso Paolo Giuseppe Fiorilli in Roma, via Cola di Rienzo 180;
 
contro Luigi Andreani, rappresentato e difeso dagli avv. Daniele Porena, Antonio De Angelis e Fabio Massimo Sebastiani, con domicilio eletto presso Marco De Angelis in Roma, via C.Massini N.69; Maria Zappelli Cardarelli; nei confronti di Comune di Trevi, Lista N.3 Noi Per Trevi, Stefania Moccoli, Giuliano Nalli, Gianluca Tribolati, Massimo Orlando Lezi, Roberto Venturini, Francesco Pietrolati, Gianni Terenzi, Mirko Menicacci, Andrea Ricci, Duilio Chianella; Commissione Elettorale del Comune di Trevi, Ministero dell'Interno, Sottocommissione Elettorale Circondariale di Spoleto, rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Borgo, dell’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;  per la riforma della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I n. 00238/2011, resa tra le parti, concernente VERBALE DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 15/16 MAGGIO 2011 COMUNE DI TREVI
 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Luigi Andreani e della Commissione Elettorale del Comune di Trevi e del Ministero dell'Interno e della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Spoleto; Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2012 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Valentino Brizi e Mario Rampini e l'avvocato dello Stato Alessia Urbani Neri (nella fase preliminare), nonché Gianluigi Pellegrino e Daniele Porena (in sede di discussione); Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Il 15 e 16 maggio 2011 si sono svolte a Trevi, comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, le elezioni amministrative per la elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale.
La lista n. 1 “Sinistra Ecologia e Libertà” conseguiva 314 voti; la lista n. 2 “Lista civica Trevi per Andreani Sindaco” conseguiva 2312 voti e venivano eletti 4 consiglieri; la lista n. 3 “Noi per Trevi” coneguiva 2326 voti e venivano eletti 8 consiglieri, oltre il Sindaco in persona del sig. Bernardino Sperandio.
 
Il sig. Bernardino Sperandio, candidato della lista n. 3, è risultato quindi eletto sindaco con una differenza di 14 voti in più rispetto al sig. Luigi Andreani, candidato a sindaco della lista n. 2. Per dette elezioni la Sottocommissione elettorale circondariale di Spoleto, con delibere n. 50/2011 e n. 57/2011, ammetteva al voto n. 35 cittadini comunitari.
 
Avverso tali delibere e al verbale di proclamazione degli eletti nel Comune di Trevi nella tornata elettorale amministrativa dell’anno 2011, proponevano ricorso al T.A.R. per l’Umbria il sig. Luigi Andreani e la signora Maria Zappelli Cardarelli, assumendo che sarebbero state illegittimamente considerate quali istanze di ammissione al voto ex art. 32 bis del D.P.R. n. 223/1967, istanze di iscrizione nelle liste aggiunte ex art. 1 e 3 del D.lgs. n 197/1996 tardivamente presentate, con conseguente violazione degli articoli 32 e 32 bis del D.lgs. citato.
 
I ricorrenti contestavano inoltre irregolarità varie presenti nelle istanze prodotte dai cittadini comunitari in parola e nelle modalità di presentazione delle stesse. Il T.A.R. ha accolto il ricorso ritenendo che nella fattispecie ai cittadini comunitari in questione non fosse applicabile l’art. 32 bis, in quanto norma di natura eccezionale di stretta interpretazione, non trattandosi nella fattispecie di acquisto o riacquisto del diritto al voto successivamente alla scadenza del termine fissato dall’art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 223/1967. Ha ritenuto altresì assorbite le ulteriori censure.
 
Avverso la sentenza hanno proposto appello i signori Bernardino Sperandio e Paolo Pallucchi i quali sostengono che l’art. 32 bis del D.P.R. n. 223/1967 costituirebbe un temperamento di portata generale al rigido principio secondo il quale l’esercizio del diritto di voto sarebbe tassativamente condizionato alla previa iscrizione nella lista elettorale da effettuare unicamente secondo le scadenze, ordinarie e straordinarie, contemplate dalla normativa di riferimento. 
 
In una successiva memoria gli appellanti sostengono, altresì, che l’iscrizione nelle liste elettorali avrebbe “mero carattere ricognitivo e giammai costitutivo per il principio fondamentale del diritto (dovere civico) di voto” con i relativi effetti sull’interpretazione della norma de quo. Si sono costituiti i signori Luigi Andreani e Maria Zappatelli Cardarelli , chiedendo la conferma della sentenza appellata e riproponendo le altre censure contenute nel ricorso introduttivo e ritenute dal T.A.R. assorbite.
 
Si è costituita, altresì, la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Spoleto, controdeducendo.
L’appello è infondato e va respinto. Come evidenziato dalle parti, l’appello verte sostanzialmente sulla corretta interpretazione degli articoli 32 e 32 bis del D.P.R. n. 223/1967.
 
Dopo aver premesso che, a differenza che per i cittadini italiani, per i cittadini comunitari l’iscrizione alle liste elettorali avviene a domanda, l’appellante assume che quando in prossimità di una tornata elettorale, pur essendo in possesso dei requisiti per esercitare il diritto di voto, un cittadino italiano o comunitario si accorga di non essere iscritto per qualsiasi motivo nelle liste elettorali, può chiedere di essere ammesso al voto con un provvedimento di urgenza, pur essendo appunto decorso il termine di cui al quarto comma dell’art. 32 e cioè il trentesimo giorno per le iscrizioni previste al n. 5 dell’articolo stesso.
 
In sostanza, a suo dire, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 12 marzo 1970, n. 47, il legislatore, con la legge n. 40/1979 avrebbe aggiunto, per apportare variazioni alle liste elettorali, alle ordinarie revisioni semestrali una revisione dinamica con termini fissati e, per garantire sempre e comunque il diritto di voto (favor voti), un ulteriore procedimento speciale ed urgente di carattere generale a domanda, affidando l’ammissione al voto alla Commissione elettorale circondariale, con successiva iscrizione a sanatoria nella lista elettorale degli interessati, entro il mese successivo a quello in cui si è votato.
 
L’assunto degli appellanti non è condivisibile perché, come correttamente ritenuto dal primo giudice, all’art. 32, comma 1, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, sono elencati da 1 a 5 i casi che determinano variazioni delle liste elettorali e al comma 4 dello stesso articolo sono indicati i termini entro i quali provvedere al riguardo.
 
L’acquisto del diritto elettorale, questione che qui interessa per i 35 cittadini comunitari che hanno acquisito in vari momenti la residenza nel Comune di Trevi, è ipotesi presa in considerazione espressamente dal D.lgs. 12 aprile 1996, n. 197 che prevede che i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, che intendano partecipare alle consultazioni elettorali per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, devono presentare domanda al sindaco non oltre il quinto giorno successivo al manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell’articolo 32, quarto comma, del D.P.R. n. 223/1967.
 
L’ipotesi di cui al punto 5 del comma 1 è del tutto diversa ed attiene all’acquisto del diritto elettorale per motivi differenti dal compimento del 18° anno di età o al suo riacquisto per la cessazione di cause ostative e l’art. 32, comma 4, prescrive che le variazioni straordinarie alle liste devono intervenire, occorrendo, “non oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni”.
 
Limitatamente alle iscrizioni strettamente previste al punto 5, recita poi l’art. 32 bis, la commissione elettorale circondariale “dispone la ammissione al voto esclusivamente a domanda dell’interessato”, anche decorso il termine suddetto.
 
Trattasi di procedura straordinaria ed urgente, in quanto tale non suscettibile di interpretazione estensiva o, a maggior ragione, analogica e la sua natura del tutto eccezionale è confermata dalla circostanza che la Commissione circondariale non può intervenire direttamente sulle liste elettorali, ma le relative variazioni sono rimandate, a termini dell’ultimo comma dell’art. 32 bis, ad un momento posteriore : “entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la votazione”.
 
Come correttamente ritenuto dal giudice di prima istanza, il legislatore ha voluto fissare dei termini temporali invalicabili, la cui scadenza, determina il c.d. “blocco delle liste”, con la conseguenza che è impedito qualsiasi intervento sulle stesse, e ciò al fine di dare certezza al voto, sicchè ammissioni di carattere eccezionale ed urgente a votare sono, sempre per espressa previsione di legge, limitate ai casi in cui l’acquisto o il riacquisto del diritto di voto è intervenuto successivamente al blocco delle liste.
 
Nel caso dei 35 cittadini comunitari, impropriamente ammessi al voto dalla Commissione Circondariale, non solo non si verte nella casistica straordinaria per cui è applicabile l’art. 32 bis, ma è pacifico che la residenza nel Comune di Trevi da parte degli interessati è datata nel tempo e ben poteva essere utilizzata la procedura espressamente prevista dalla legge per iscrivere gli stessi nella lista elettorale.
 
Le circolari della Direzione centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell’Interno richiamate dall’appellante circa il rilascio delle attestazioni di ammissioni al voto di cui all’art. 32 bis del D.P.R. n. 223/1967, pur costituendo un utile strumento per facilitare le operazioni di natura tecnica di competenza degli uffici elettorali comunali e di sezione, non possono incidere sul dettato normativo e sulla interpretazione della norma, appartenendo quest’ultima attribuzione, come correttamente osservato dal T.A.R., agli organi giurisdizionali.
 
Corretta è, altresì, la lettura data dal primo giudice al parere del Consiglio di Stato del 13.1.1988, n. 2343, che conferma il carattere straordinario della deroga prevista dall’art. 32 bis citato e la sua applicabilità anche ai cittadini comunitari, ma sempre previo accertamento delle condizioni per la loro ammissione al voto, che nel caso in trattazione si è visto mancare.
 
Con successiva memoria gli appellanti sostengono che la lettura delle norme in questione andrebbe effettuata tenendo conto del principio fondamentale del “diritto (dovere civico) di voto” in relazione al quale l’iscrizione nelle liste avrebbe “mero valore ricognitivo e giammai costitutivo”, in quanto il diritto al voto “trova fonte diretta” nell’art. 48 della Costituzione e nelle norme di attuazione.
 
L’assunto, di notevole interesse anche sul piano dottrinario, non può trovare accoglimento, atteso che se è vero che il diritto di voto è costituzionalmente garantito e trova fondamento nella legge, è altrettanto vero che la normativa di attuazione, ivi compresa quella relativa alla tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, deve tenere in conto l’altrettanto fondamentale esigenza, insita anch’essa nel sistema costituzionale, di garantire la certezza e la trasparenza delle elezioni e a tale funzione adempie la regolamentazione introdotta dopo la citata sentenza della Corte Costituzionale 12 marzo 1970, n. 47 e in particolare l’art. 3 della legge n. 197/1996 che consente l’iscrizione nelle liste dei cittadini comunitari entro il quinto giorno successivo all’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, mentre una ulteriore norma straordinaria di garanzia, l’art. 32 bis del D.P.R. n. 223/1967 tutela, per motivazioni logiche, le posizioni di quanti hanno acquistato o riacquistato il diritto di voto successivamente ai termini ordinari e straordinari fissati dalla legge, così come ampiamente dedotto in precedenza, senza alcuna distinzione tra cittadini italiani e cittadini comunitari, nel rispetto della par condicio voluto dalla Costituzione della Repubblica.
 
Per quanto motivato l’appello deve essere rigettato e poiché, come evidenziato dal T.A.R., i trentacinque voti invalidi “hanno inciso in modo determinante sul risultato delle operazioni elettorali” esse vanno annullate, non superando la prova di resistenza.
La parte soccombente è condannata al pagamento delle spese di giudizio in misura di E. 3000 (tremila) in favore dell’appellato. 
 
P.Q.M.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma l’impugnata sentenza.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese in misura di E. 3000 (tremila) in favore dell’appellato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente, Vito Poli, Consigliere Doris Durante, Consigliere Antonio Bianchi, Consigliere Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore.
 

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni nulle a Trevi: Esclusivo, la sentenza integrale

PerugiaToday è in caricamento