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I tre delegati della Regione Umbria per l’elezione del Presidente della Repubblica

Il consiglio regionale dell’Umbria ha nominato, con elezione a scrutinio segreto, i tre delegati

Missione Quirinale: l'Umbria ha i suoi 'grandi elettori'. Il consiglio regionale ha nominato, con elezione a scrutinio segreto, i tre delegati della Regione Umbria per l’elezione del Presidente della Repubblica. Sono stati eletti: Donatella Tesei (presidente della Regione Umbria) con 7 voti, Fabio Paparelli (Pd-portavoce delle opposizioni) con 6 voti e Marco Squarta (presidente del consiglio regionale) con 5 voti.

Un voto anche per il consigliere regionale Valerio Mancini (Lega). Una nota del consiglio regionale dell'Umbria spiega anche che "non erano presenti al momento del voto le consigliere del Partito democratico Simona Meloni e Donatella Porzi".  

Quando si vota 

Il presidente della Camera, Roberto Fico, sentito il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, lunedì 24 gennaio, alle ore 15, per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Il presidente uscente, Sergio Mattarella, si è insediato il 3 febbraio 2015. Secondo quanto scritto nelll’articolo 85 della Costituzione, infatti, “trenta giorni prima che scada il termine” del settennato, “il presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica”. 

Per prassi consolidata tale seduta si svolge 15-20 giorni dopo, per permettere ai Consigli regionali di eleggere i propri tre delegati. 

Come si vota

Le regole per l'elezione del presidente della Repubblica sono nella Costituzione. L'articolo 83 indica che viene eletto dal Parlamento in seduta comune. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

Nelle prime tre votazioni la maggioranza richiesta per l’elezione sia quella dei due terzi dei componenti dell’Assemblea, che sulla base di 1.007 Grandi elettori sarebbe di 671 voti. Dal quarto scrutinio il quorum si abbassa: per essere eletti basterà la maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea, pari a 504 voti. Non c’è una prassi certa sulla cadenza delle votazioni; la seduta comune è considerata un’unica seduta anche se si sviluppa in più giorni.

Per prassi, votano prima tutti i senatori, poi i deputati e quindi i delegati regionali. La "chiama"» dei Grandi elettori sarà ripetuta due volte. Lo spoglio viene eseguito dal presidente della Camera, che legge in Aula i nomi dei candidati uno a uno ad alta voce. Il conto delle schede viene tenuto dai funzionari della Camera e dai componenti dell’ufficio di presidenza di Montecitorio, che si assumono il compito di scrutatori. 

Secondo l'articolo 84, può essere eletto presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

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