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Dimissioni Marini, nuove elezioni regionali e attività del Consiglio: cosa dicono la legge e gli uffici

La Presidente del consiglio regionale ha inviato ai capigruppo il parere sulle procedure dopo le dimissioni della Marini

Il 7 maggio è il giorno: saranno discusse le dimissioni di Catiuscia Marini da presidente della Regione Umbria. Prima domanda: cosa farà la maggioranza di Palazzo Cesaroni? Accetterà o respingerà? E anche: quando si andrà a votare? Nell'attesa, la presidente del consiglio regionale, Donatella Porzi, ha inviato ai capigruppo regionali il parere richiesto nel corso della riunione del 18 aprile scorso dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. Il documento, formulato dal dirigente del Servizio commissioni, legislazione e affari europei di Palazzo Cesaroni, contiene la specifica delle procedure giuridico-amministrative conseguenti alla vicenda legata alle dimissioni della Presidente della Giunta regionale. In particolare il parere esamina le procedure per la discussione delle dimissioni, le modalità e i tempi per l’indizione delle nuove elezioni, l’operatività degli organismi dell’Assemblea e le attività istituzionali in regime di prorogatio. 

Andiamo con ordine. Prima le dimissioni: "Le dimissioni della Presidente della Giunta regionale (protocollate in Assemblea il 17 aprile) sono volontarie e non determinate da ragioni personali - si legge nella nota di Palazzo Cesarini - . Pertanto devono essere motivate di fronte all’Assemblea legislativa (art. 64, co. 3 dello Statuto regionale). Compiuto tale passaggio può seguire un’ulteriore fase consistente nella richiesta a maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea di recedere dalle dimissioni, al verificarsi della quale, non oltre quindici giorni successivi, la Presidente della Giunta è tenuta a comunicare all’Assemblea stessa se intende o meno confermare le dimissioni. Nel caso di conferma delle dimissioni si determinerebbe lo scioglimento dell’Assemblea legislativa, su iniziativa del Presidente, sentito l’Ufficio di Presidenza". 
E ancora: "Le tre mozioni di sfiducia nei confronti della Presidente della Giunta regionale (dichiarate ricevibili il 16 aprile) sono state congelate per dare precedenza all’iter di dimissioni della Presidente. Nell’ipotesi di ritiro delle dimissioni tornerebbe d’attualità la discussione delle mozioni di sfiducia, con la conseguente sospensione di ogni attività dell’Assemblea e delle Commissioni". 

In caso di conferma delle dimissioni, cosa succederà? "La conferma delle dimissioni o l’approvazione di una mozione di sfiducia determinerebbero le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del consiglio (art. 126 della Costituzione) - prosegue la nota - . Lo Statuto regionale (art. 44) stabilisce che con lo scioglimento anticipato dell’Assemblea legislativa i suoi poteri sono prorogati sino alla proclamazione dei nuovi eletti. Durante tale periodo di prorogatio l’Assemblea stessa provvede agli adempimenti improrogabili per legge, e a quelli derivanti da situazioni di forza maggiore conseguenti ad eventi naturali. L’Aula potrebbe tornare nel pieno delle proprie prerogative soltanto nei casi di ritiro delle dimissioni e di mancata approvazione delle mozioni di sfiducia". 

Capitolo finale, le nuove elezioni: "Le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale che, in base al regolamento interno di Palazzo Cesaroni, è dichiarato dal Presidente dell’Assemblea legislativa (art. 6). L’art. 64 dello Statuto prevede che in caso di dimissioni volontarie del Presidente della Giunta subentra nella carica il Vice Presidente per l’ordinaria amministrazione. Anche l’indizione delle elezioni va fatta dal Vice Presidente della Giunta regionale.
Nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale si procede all’indizione delle nuove elezioni entro tre mesi (legge 108/1968, modificata dalla l.r. 2/2010 e dalla l.r. 4/2015). Sono possibili due interpretazioni della norma: che entro tre mesi sia necessario indire le elezioni o che esse si debbano tenere. Il Consiglio di Stato nel 2012, confermando la sentenza del Tar del Lazio sulle dimissioni del presidente della Giunta regionale del Lazio, ha stabilito che le elezioni devono aver luogo e non solo essere indette entro tre mesi dallo scioglimento del Consiglio regionale. Il Tar della Basilicata nel gennaio del 2019, su un caso diverso, ha stabilito lo stesso principio per “assicurare il più celere ripristino della piena legittimazione democratica e dell’ordinaria funzionalità dell’ente regione”". 

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