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Registrazione dei figli nati all'Estero: a chi rivolgersi e cosa fare

Ecco come fare e cosa serve per effettuare la registrazione della nasita di figli nati all'Estero nel Comune di Perugia

I figli nati all’Estero da entrambi o almeno un  genitore Italiano, anche se in possesso di altra cittadinanza, sono comunque cittadini Italiani jure sanguinis. La loro nascita deve essere pertanto registrata in Italia e gli stessi devono essere iscritti nell’AIRE del Comune di iscrizione dei genitori stessi.

I genitori dovranno pertanto recarsi presso il Consolato Italiano competente per territorio e richiedere la trascrizione dell’atto di nascita dei propri figli nel Comune di iscrizione AIRE o di residenza in Italia.

Per effettuare la comunicazione di nascita è necessario presentarsi all’Ufficio Consolare con i seguenti documenti:

- atto di nascita rilasciato dal competente Ufficio di Stato Civile estero dove è avvenuto l’evento, debitamente accompagnato dalla traduzione in Italiano, tale traduzione deve essere certificata dall’autorità diplomatica-consolare o da un traduttore ufficiale che ne attesti la conformità al documento originale;

- documentazione comprovante la Cittadinanza Italiana di almeno uno dei genitori (carta di identità Italiana, passaporto Italiano o certificato di Cittadinanza Italiana).

Il Consolato dopo aver legalizzato, se ricorre il caso, la firma dell’autorità straniera che ha rilasciato l’atto di nascita, lo trasmette al Comune Italiano per la trascrizione nei registri dello Stato Civile e la conseguente iscrizione AIRE.

Trascritto l’atto di nascita, l’Ufficiale dello Stato Civile Italiano provvede a correggere, mediante annotazione, il cognome del minore, nel caso che lo stesso sia stato attribuito in modo non conforme all’ordinamento Italiano dandone comunicazione agli interessati.

Qualora gli interessati vogliano ripristinare il cognome originario, ovvero mantenere il cognome attribuito al figlio nel Paese di nascita anche se non conforme a quello previsto dall’ordinamento Italiano, “in applicazione del 3° comma dell’Art. 98 DPR 3.11.2000 n°396, avverso la correzione, il Procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse propone entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso opposizione mediante ricorso al Tribunale che decide emettendo decreto motivato con efficacia immediata”.

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