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Università, cosa si può fare in "zona arancione"

Secondo le linee guida imposte dal Governo per il contenimento del contagio da Covid 19, ecco che cosa si può fare e cosa è vietato nel mondo della formazione universitaria in regime di zona arancione

Siamo ormai in "zona arancione" per un tempo indeterminato, misura imposta dal Governo per arginare l'ultriore diffusione del Coronavirus. Sono molte le limitazioni alle quali siamo sottoposti, tra cui quelle legate alla formazione in presenza.

Vediamo allora il mondo universitario: che cosa si può fare e che cosa no nel frequentare le lezioni all'Università, in attesa di sapere se da lunedì 25 gli studenti umbri delle scuole superiori potranno tornare a frequentare le lezioni in presenza.

Quali attività possono essere svolte nelle Università?

In base a quanto riaportato nelle f.a.q. del sito del Governo, le Università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19.

Si possono svolgere tirocini, attività di laboratorio sperimentale o didattico o esercitazioni?

Tali attività, in quanto rientranti tra quelle curriculari, possono essere svolte in presenza laddove previste dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti dai singoli atenei, sentito il Comitato universitario regionale; resta fermo che, laddove previste, esse dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli, specificamente dedicati alle università.

Le biblioteche universitarie restano aperte? 

Le biblioteche universitarie, al pari dei laboratori e delle altre strutture che erogano servizi indispensabili agli studenti, continuano ad assicurarli laddove previsto dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti dai singoli atenei, sentito il Comitato universitario regionale, sempre nel rispetto dei protocolli specificamente dedicati alle università.

Quali attività possono essere svolte presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam)? 

Ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza, alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni introdotte per le università, relative ai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19.

Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?

Sì, potranno essere svolte in presenza nel rispetto delle “Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020-2021” e, comunque, con le modalità previste dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, adottati dagli atenei, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento. Nel caso in cui non possa essere assicurato il rispetto delle citate linee guida, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti, i piani di organizzazione della didattica dispongono il ricorso alle modalità a distanza, nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità degli esami.

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