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Il settore edile umbria in cerca di riscatto nel 2022: ecco altri due bonus "ricchi" quello facciate e anti-barriere in casa. Le nuove regole 110

Il superbonus, confermato dalla Legge di Bilancio 2022, è stato prorogato fino al 2025, ma si potrà parlare di 110% solo fino al 31 dicembre 2023. Tale data segna infatti la progressiva riduzione dell’aliquota di detrazione, che scenderà al 70% nel 2024 e poi al 65% nel 2025. Il passaggio da 5 a 4 anni per usufruire della detrazione del superbonus 110% è un vantaggio per il contribuente che effettua i lavori, perché recupera le spese con un anno di anticipo. “Senza dubbio il superbonus del 110% rappresenta quello di maggiore interesse da parte della comunità condominiale” – spiega Federica De Pasquale, responsabile dell’Osservatorio dell’Agenzia italian digital revolution (Aidr) sul condominio digitale – “ma dal punto di vista temporale rimane pur sempre il più farraginoso da utilizzare nonostante le ultime semplificazioni procedurali che sono state apportate. Le problematiche, come è ormai noto agli addetti ai lavori, non sono tutte da imputare alle varie interpretazioni che si sono succedute all’ormai famoso “decreto Rilancio” (legge n.77/2020). Spesso sono nate e nascono dal fatto che molti condomìni non sono gestiti da un amministratore professionista, ma da una persona inesperta che non conosce le basilari azioni indispensabili a garantire le tempistiche necessarie ed il rispetto delle procedure fiscali propedeutiche all’attuazione della detrazione”.

Altra novità di quest’anno è la possibilità di utilizzare in quattro quote annuali di pari importo le detrazioni al 110% per l’installazione di impianti solari fotovoltaici. Si tratta di lavori ammessi al Superbonus come interventi trainati, che devono quindi essere eseguiti congiuntamente a uno degli interventi principali (isolamento termico superfici, climatizzazione, lavori antisismici). Questi lavori restano detraibili al 110%, fino a un tetto di spesa di 48mila euro e comunque nel limite di 2mila 400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. Ma la detrazione si spalma su quattro e non su cinque anni. Tutti i dettagli sono contenuti al comma 28, legge 234/2021. Stesso discorso per le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici. Gli altri bonus. Qualora non si riesca ad usufruire del superbonus del 110%, se non altro per la difficoltà di superare due classi energetiche, ci si può approcciare alla ristrutturazione dell’edificio abbinando almeno altri due “bonus” che consentono di ottenere ugualmente importanti vantaggi. Da tenere a mente che attualmente non è previsto rinnovo oltre il 31 dicembre 2022.

Il primo è il bonus facciate, la cui detrazione è scesa al 60% con scadenza al 31 dicembre 2022. Questo consente, come ormai è noto, interventi di recupero e restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. L’unico obbligo è che gli edifici si trovino nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base a normative regionali o a regolamenti edilizi comunali. L’altro è il nuovo bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, la cui detrazione fiscale prevista è del 75%. Questa agevolazione fiscale va considerata come un vero e proprio jolly oltre a rappresentare una rivoluzione etica per risolvere l’annoso problema dell’accessibilità. Naturalmente è opportuno ricordare che dove vi è la possibilità di usufruire del superbonus del 110% l’abbattimento delle barriere architettoniche può rientrarvi come lavoro “trainato”. 

Questo non è funzionale solo a cambiare il vecchio impianto dell’ascensore ma prevede la possibilità di ristrutturare i viali d’accesso, magari garantendo un percorso per le persone ipovedenti, sistemare i posti auto inserendo aree di parcheggio riservate alle persone disabili, cambiare i citofoni, le cassette della posta, il portone e le scale d’ingresso, inserendo se necessario dei montascale, tutto in base a quanto previsto sull’abbattimento delle barriere architettoniche, in termini di requisiti e progettazione, dal decreto ministeriale 236 del 1989. Il tetto di spesa previsto attualmente è 50 mila euro, per gli edifici unifamiliari o le singole unità (che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno) site all’interno di edifici plurifamiliari; 40mila euro (da moltiplicare per le unità che compongono l’edificio), per condomini composti da 2 a 8 unità immobiliari; 30mila euro, per le unità in condominio con più di 8 condomini.

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