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Giovedì, 25 Aprile 2024
Economia

Tasi, la tassa è servita per famiglie e aziende: quando si paga e i parametri

Il Comune di Perugia, in attesa di sapere qual'è sarà il nuovo sindaco, ha ufficializzato i pagamenti, i tempi e le diverse tipologie che dovranno versare il balzello. Ecco la scheda tecnica

Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, limitatamente al primo anno di applicazione della TASI, e cioè per il corrente anno, il versamento dell'imposta sarà effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014.

Per gli immobili diversi dall’abitazione principale, con Comunicato stampa n. 128 del 19 maggio 2014, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che il Governo, per venire incontro da un lato alle esigenze determinate dal rinnovo dei consigli comunali, e dall’altro all’esigenza di garantire ai contribuenti certezza sugli adempimenti fiscali, ha deciso che, nei Comuni che entro il 23 maggio non hanno deliberato le aliquote, la scadenza per il pagamento della TASI è prorogata da giugno a settembre. Tale decisione, al momento attuale, non risulta ancora tradotta in una disposizione normativa.

Il Sito verrà aggiornato non appena saranno rese note le nuove date di scadenza e adottate le deliberazioni del Consiglio comunale di approvazione del regolamento e di fissazione delle aliquote.

PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

SOGGETTI PASSIVI
La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità' immobiliari di cui al punto precedente. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Nel caso in cui l'unita' immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella percentuale, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota deliberata dal Comune. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare

BASE IMPONIBILE
La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Il Comune con la medesima deliberazione può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille.
Eventuali riduzioni o esenzioni, come stabilito dal comma 679 della Legge finanziaria per l’anno 2014, potranno essere stabilite dal Comune nel regolamento disciplinante la componente TASI dell’Imposta Unica Comunale (IUC).
 

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