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Saldi estivi 2019, in Umbria si parte il 6 luglio: le 5 regole per non farsi fregare

Tutto pronto per il debutto anche in Umbria, come nella maggior parte delle regioni Italiane (hanno iniziato prima Campania, Sicilia e Basilicata), degli sconti estivi, che hanno la durata di 60 giorni

Dal 6 luglio via ai saldi estivi 2019. Tutto pronto per il debutto anche in Umbria, come nella maggior parte delle regioni Italiane (hanno iniziato prima Campania, Sicilia e Basilicata), degli sconti estivi, che hanno la durata di 60 giorni. Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media poco meno di 230 euro – circa 100 euro pro capite - per un valore complessivo intorno ai 3,5 miliardi di euro. 

Come sottolinea il presidente Federmoda Umbria Carlo Petrini "quest’anno più che mai i consumatori hanno a disposizione un grandissimo assortimento di merce a prezzo scontato, e dunque la possibilità di fare autentici affari". Ma c'è di più: "E’ necessario rivedere le modalità e il periodo dei saldi, in modo da adeguarli alle nuove dinamiche ed esigenze del mercato”, dichiara. E proprio da Federmoda Umbria è partita una proposta in questo senso, che l’associazione nazionale sta valutando con grande attenzione e su cui si pronuncerà ufficialmente entro fine luglio, decidendo se farla propria. Una proposta ispirata dalla convinzione che così come sono oggi i saldi non sono più adeguati e gestibili, causa anche il proliferare di offerte e promozioni a ridosso, che generano tanta confusione nei consumatori.
Federmoda Umbria lancia dunque l’idea di saldi “rimodellati”, ma il “no” è assoluto e convinto per la liberalizzazione, di cui spesso di parla come soluzione estrema: “Sarebbe una scelta sbagliata per tutti – conclude Petrini - imprese e consumatori, che a quel punto non saprebbero davvero più come orientarsi".

Saldi estivi 2019, in Umbria si parte il 6 luglio: le 5 regole per non farsi fregare

 1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

 2. Prova dei capi: non c'è obbligo. E' rimesso alla discrezionalità del negoziante.

 3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante.

 4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

 5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto espresso numericamente o in percentuale, e il prezzo finale.

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