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Contributi per i proprietari umbri che hanno abbassato il costo dell'affitto: ecco come fare la domanda e i requisiti

L'analisi dell'Associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari (Asppi) di Perugia che denuncia però l'esclusione dei contratti per gli universitari fuori-sede

Per i locatari di immobili che hanno ridotto, in questo periodo di pandemia, il costo degli affitti ad uso abitativo dal sei luglio scorso è possibile richiedere l'accesso al fondo previsto dal decreto Ristori. Ma questo è possibile solo su immobili di proprietà situati nei comuni ad alta tensione abitativa. I comuni della provincia di Perugia in cui si può richiedere il contributo sono quelli di Perugia, Corciano, Città di Castello, Foligno, Gubbio, Spoleto, Todi e Umbertide.ù

Il contributo a favore dei proprietari, pari al 50% della somma riconosciuta in diminuzione, spetta per un importo massimo di 1.200 euro, in proporzione alla propria quota parte di possesso dell’immobile, e può essere richiesto fino al 6 settembre 2021, utilizzando la procedura telematica dell’Agenzia delle Entrate. I contratti di locazione per cui si richiede il contributo devono avere una decorrenza anteriore al 29 ottobre 2020 e devono essere non cessati alla stessa data. Le rinegoziazioni devono avere una data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020 ed essere comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2021.

L’Associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari (Asppi) di Perugia ha protestato per “l'assurda la limitazione” del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato il 6 luglio, che definisce le modalità operative per richiedere il contributo a fronte di una riduzione degli affitti abitativi ed esclude i contratti per studenti universitari in quanto gli stessi, per mantenere i benefici fiscali, non possono essere residenti nell’immobile.

“Un aspetto importante di cui tenere conto, prima di trasmettere la richiesta di contributo – ha dichiarato  Iucci di Asppi –, è quello di verificare eventuali dimenticanze o inesattezze eventualmente compiute in occasione delle comunicazioni di rinegoziazione già effettuate e provvedere presso l’Agenzia delle Entrate a trasmettere le istanze di rettifica, ciò anche in considerazione delle notevoli difficoltà interpretative delle disposizioni concernenti le modalità per la trasmissione del canone rinegoziato. Al di là delle nostre indicazioni di massima, rimane necessario leggere tutta la corrispondente informativa dell’Agenzia delle Entrate per una corretta compilazione della richiesta”. 

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