rotate-mobile
Economia

Fase 2, in Umbria ripartono i tirocini extracurriculari anche in presenza: ecco i protocolli di sicurezza

Dal 25 maggio via libera non solo per la modalità a distanza: le linee guida delineate dall'ordinanza della Regione

A partire dal 25 maggio 2020 presso i soggetti ospitanti per i quali non sussistano restrizioni all’esercizio dell’attività derivanti dalle disposizioni governative è possibile:

1) riprendere lo svolgimento dei tirocini extracurriculari sospesi durante la Fase I dell’emergenza COVID-19;

2) attivare nuovi tirocini extracurriculari nel rispetto delle condizioni di seguito illustrate.

Protocolli di sicurezza da adottare nei confronti dei tirocinanti e presupposti per l’attivazione/ripresa del tirocinio:

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” - articolo 2, comma 1, equipara il tirocinante al lavoratore, ai fini e agli effetti delle disposizioni dallo stesso previste.

Pertanto, ai tirocinanti si applicano gli stessi Protocolli di sicurezza definiti, a livello nazionale, tra le parti sociali e condivisi normativamente dal Governo con il DPCM 26 aprile, integrati, in base ai livelli di rischio, dai documenti tecnici dell’INAIL, previsti per il settore, l’attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l’esperienza formativa in tirocinio e dal documento rubricato “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, come ratificato nella seduta del 16 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni.

Il soggetto promotore, pertanto, prima della ripresa e dell’attivazione di un tirocinio è tenuto a verificare i seguenti requisiti:
- la presenza, alla luce della normativa vigente, delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell’attività lavorativa che costituisce l’oggetto della formazione del tirocinante e che non vi siano restrizioni all’esercizio dell’attività o alla mobilità, in base ai codici Ateco e alle ordinanze in essere;
- la presenza delle condizioni, come richiesto dalle disposizioni governative, che assicurino adeguati livelli di protezione per lo svolgimento delle attività presso il soggetto ospitante (uso di dispositivi di protezione individuale, distanza di sicurezza, orari, ecc...).

Le verifiche verranno effettuate attraverso:
- l’acquisizione della dichiarazione del soggetto ospitante con la quale quest’ultimo assicura l’applicazione, nei confronti del tirocinante, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per i lavoratori, ivi comprese le prescrizioni previste, in capo ai datori di lavoro, dalle Ordinanze regionali;
- l’acquisizione di copia del Protocollo aziendale di prevenzione COVID-19, di cui il soggetto ospitante si è dotato, ovvero delle Istruzioni operative di Sicurezza eventualmente integrate nel DVR già presente;
- l’acquisizione della dichiarazione del soggetto ospitante e del tirocinante dell’obbligo, di adottare le misure di sicurezza sopra citate.

Nel rispetto della normativa vigente, il soggetto ospitante è tenuto a:
- fornire al tirocinante un’adeguata informazione sulle prescrizioni previste per la sicurezza sanitaria dai protocolli applicati per i lavoratori;
- applicare, per il tirocinante, le stesse misure di carattere sanitario, previste per il personale.

In assenza di tali presupposti, il tirocinio non può essere attivato/riattivato. Qualora, nel corso del tempo, tali presupposti venissero a mancare, il tirocinio dovrà essere interrotto.

Continua a leggere >>>

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Fase 2, in Umbria ripartono i tirocini extracurriculari anche in presenza: ecco i protocolli di sicurezza

PerugiaToday è in caricamento