rotate-mobile
Economia

Contributo a fondo perduto a partire da mille euro per imprese e partite Iva: come richiederlo

L'Agenzia delle Entrate spiega la procedura per accedere al bonus previsto dal governo nel 'Decreto Rilancio' per combattere la crisi economica e quali sono i requisiti per farne richiesta da oggi

A CHI SPETTA:

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da numerosi soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.

Per identificare con precisione gli operatori economici beneficiari del contributo, il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha stabilito alcuni specifici requisiti che sono di seguito elencati.

PRIMO REQUISITO: conseguimento, nell’anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.

(ATTENZIONE: Per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”)

Per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo occorre far riferimento rispettivamente ai ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir e ai compensi di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir.

Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, i valori da tenere in considerazione sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 (redditi 2019), secondo la tabella di seguito riportata:

agenzia_entrate_tabella_01-2

(ATTENZIONE: Se il soggetto svolge più attività, il limite dei 5 milioni di euro per l’accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.

Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (per esempio, agriturismi, allevamento, eccetera), in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all’ammontare del volume d’affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (periodo d’imposta 2019): anche in questo caso, per evitare errori, si fa riferimento all’importo da riportare nel campo VE50 della predetta dichiarazione Iva.

Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, potrà essere considerato l’ammontare complessivo del fatturato del 2019. 

(ATTENZIONE: se il soggetto richiedente, oltre all’attività agricola, svolge altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d’affari di tutti gli intercalari della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2019).

Il contributo spetta anche all’erede che prosegue l’attività della persona fisica deceduta. Al riguardo, nel caso di prosecuzione avvenuta nel corso dell’anno 2019, l’erede dovrà determinare l’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno 2019 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del deceduto e dell’erede.

SECONDO REQUISITO: Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:

1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019

2. inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019

3. domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). L’elenco di tali Comuni è riportato in appendice alle istruzioni del modello dell’istanza.

Nel caso 1 (soggetto richiedente che ha iniziato l’attività prima del 1° gennaio 2019 e che non si trova in uno dei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto alla data del 31 gennaio 2020), in merito al requisito della diminuzione del fatturato e dei corrispettivi, si consideri lo schema che segue:

agenzia_entrate_tabella_02-2

Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Pertanto, andranno considerate le fatture con data ricadente nel mese di aprile e, in caso di fatture differite, occorrerà far riferimento alla data del DDT (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio).

Inoltre, occorre rispettare le seguenti indicazioni:

• devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile

• occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data di emissione aprile

• concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili

• gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi - al netto dell’Iva - delle operazioni effettuate nel mese di aprile, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione

• nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva, ricordandosi di applicare la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020

• gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva, quali ad esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate nel mese di aprile.

(ATTENZIONE: In generale, gli importi del fatturato e corrispettivi di aprile 2019 e di aprile 2020 devono essere calcolati utilizzando un criterio omogeneo, applicato nel medesimo modo per entrambi i mesi). 

Nel caso dell’erede che ha proseguito l’attività di un contribuente deceduto con decorrenza successiva al 30 aprile 2020, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 sarà determinato con riferimento alla partita Iva del deceduto. Se la decorrenza cade tra il 1° aprile 2019 e il 30 aprile 2020, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 sarà determinato con riferimento ad entrambe le partite Iva del deceduto e dell’erede.

Continua a leggere >>>

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Contributo a fondo perduto a partire da mille euro per imprese e partite Iva: come richiederlo

PerugiaToday è in caricamento