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Cronaca Foligno

Foligno, sulla nuova viabilità in via Fiume Albegna vincono i cittadini

Il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria "boccia" la decisione di rendere permanenti le decisioni prese per il tempo dello svolgimento degli interventi di manutenzione

Nuova regolamentazione del traffico di via Fiume Albegna, vincono i cittadini: il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria annulla le ordinanze comunali.

Il ricorso al Tar è stato presentato da un gruppo di cittadini assistiti dall’avvocato Giuseppe Caforio, contro la decisione del Comune di Foligno con la quale è stata disposta “una nuova regolamentazione del traffico che interessa la via Fiume Albegna e l’adiacente via Campagnola istituendo, tra l’altro, il senso unico di marcia, il limite di velocità di 30 Km/h ed il divieto di circolazione per alcune categorie di veicoli (veicoli aventi massa superiore a 3,5 t. adibiti al trasporto di cose; veicoli adibiti al trasporto pubblico e privato di persone aventi più di otto posti a sedere oltre al conducente, salva specifica autorizzazione)”.

L’ordinanza comunale risponde alla “necessità di delimitare un’adeguata area di cantiere ai fini della realizzazione delle opere previste nel progetto esecutivo” relativo “alla realizzazione della bretella di via Fiume Albegna, nelle aree in corrispondenza dell’intersezione di via Campagnola con via Piave; tale occupazione comporta il restringimento della carreggiata di via Campagnola, tale da impedirne l’uso a doppio senso di marcia”, fino ad arrivare al blocco totale “laddove le necessità di cantiere lo richiedano”, stabilendo l’interruzione “per un tempo limitato, del transito pedonale e carrabile sui tratti di strada interessati dalle lavorazioni”.

I cittadini hanno contestato “le attuali disposizioni per la regolamentazione del traffico” ritenendo che coincidano “sostanzialmente con quelle passate ed osteggiate dai residenti, consistendo nella istituzione di un senso unico di circolazione in via Fiume Albegna, comportante disagi per i residenti ed un aumento del transito veicolare, con conseguente aumento di inquinamento atmosferico ed acustico e rischi per la sicurezza pedonale”.

I giudici amministrativi hanno ritenuto illegittima la decisione del Comune di Foligno laddove “emerge chiaramente la sussistenza dei lamentati vizi di sviamento di potere e difetto di motivazione, avendo l’amministrazione motivato con esclusivo riferimento ad una esigenza contingente l’adozione di limitazioni a carattere permanente”.

Ne consegue l’annullamento della ordinanza del Comune di Foligno.

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