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Giovedì, 18 Aprile 2024
IL RICORSO / Valfabbrica

Autovelox sul cavalcavia a Valfabbrica, il giudice di pace annulla la multa: "Mal segnalato e non visibile"

Accolto il ricorso di un automobilista: "Postazione più idonea a trarre in inganno l’ignaro automobilista, che non a tutelare la sicurezza stradale"

La multa fatta con l’autovelox a Valfabbrica è illegittima. Lo ha stabilito il giudice di pace di Perugia accogliendo il ricorso di un automobilista multato di 190 euro e con 3 punti decurtati dalla patente.

L’automobilista, difeso dall’avvocato Chiara Casaglia, ha presentato ricorso al giudice di pace chiedendo l’annullamento del verbale del 18 dicembre del 2021, emesso dal Comando di Polizia locale presso il Comune di Valfabbrica con il quale veniva contestata la violazione per aver circolato “alla velocità di 120,65 km/h calcolata al netto della tolleranza strumentale prevista pari al 5% con un minimo di 5 km/h, superando il limite max di 10,65 km/h mentre procedeva in località Valfabbrica, SS 318 VAR”. Dalla documentazione fotografica risultava una “velocità rilevata dallo strumento è di 127,00 km/h”. Multa e punti tagliati.

Secondo il ricorrente, però, la multa sarebbe illegittima perché nei verbali è state “omessa l’indicazione degli estremi del decreto prefettizio” che autorizza l’utilizzo dell’autovelox in quel tratto di strada; sempre nel verbale manca l’indicazione “dei motivi che hanno impedito la contestazione immediata”; la postazione di controllo non risulta visibile e non è stata “preventivamente segnalata attraverso idonei cartelli, così come previsto dalla normativa in vigore”. La visibilità “della postazione di controllo per il rilevamento della velocità è condizione di legittimità dell’accertamento, con la conseguente nullità della sanzione, in difetto di detto requisito” come deciso dalla Cassazione 25392/2017.

Secondo il ricorrente, infatti, l’autovelox “risultava collocato – singolarmente – sopra il secondo dei due cavalcavia, che attraversano la S.S. 318 VAR, in prossimità dell’uscita di Valfabbrica, direzione Perugia … Il segnale, anch’esso temporaneo e montato a discrezione dell’Ente, che avverte della presenza dell’autovelox, risultava, invece, collocato dopo il medesimo cavalcavia, a margine della carreggiata e, precisamente, nell’area verde ivi esistente”. Ne consegue che l’automobilista, “che procede in direzione Perugia, non ha alcuna possibilità di vedere l’autovelox che, oltre a trovarsi sopra il livello della strada, rivolto verso Perugia e non verso l’automobilista, si trova posizionato sul lato esterno del cavalcavia e non è preceduto da opportuna segnaletica, posizionata, invece, successivamente e a margine della carreggiata”. Nel momento in cui l’automobilista vede il cartello che segnala l’autovelox, lo ha già oltrepassato, senza poter adeguare la propria condotta di guida.

In quel tratto di strada, inoltre, non risulta la presenza di segnaletica, che avverta dell’esistenza del controllo elettronico della velocità e la postazione risulta temporanea, “montata sul posto a discrezione dell’Ente, tale da apparire, nella fattispecie, più idonea a trarre in inganno l’ignaro automobilista, che non a tutelare la sicurezza stradale”. Cosa che è in contrasto con diverse sentenze.

Il giudice di pace Cristiana Cristiani ha accolto il ricorso nel merito, sulla base di una recente sentenza della Cassazione, secondo la quale l’autovelox, oltre che segnalato, l’autovelox deve essere visibile.

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