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Cronaca

Rifiuta il vaccino "perchè sperimentale": sospesa dal lavoro Operatrice sanitaria. Il Tribunale respinge il ricorso della lavoratrice

Secondo il giudice del lavoro di Terni: “è imposto al lavoratore l’obbligo di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni

Il giudice del lavoro di Terni, Michela Francorsi, ha rigettato il ricorso presentato da una operatrice socio sanitaria contro la sospensione dal lavoro – e dallo stipendio – per due anni nei confronti della lavoratrice della coop sociale Actl New, che non aveva dato il proprio consenso a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid, ritenendola “un trattamento sanitario ancora in fase sperimentale”. La sospensione risale allo scorso mese di febbraio mentre la sentenza è del primo luglio, ma è stata poi rimodulata dalla Usl Umbria 2 fino al 31 dicembre 2021.

Questo il nodo cruciale della sentenza con cui è stato respinto il ricorso:  “Sulla base degli studi scientifici attuali, la vaccinazione è efficace ai fini dell’abbattimento del rischio di contagio per sé e per il prossimo e l’imposizione di un obbligo in tal senso nello specifico settore sanitario, alla luce del contemperamento fra l’interesse individuale alla libera scelta vaccinale e l’interesse collettivo alla salute pubblica, non è irragionevole”.

Secondo il giudice del lavoro di Terni “è imposto al lavoratore l’obbligo di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, nonché quello di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e di utilizzare i dispositivi di protezione messi a disposizione”.

Nella sentenza ternana è stato fatto riferimento ad un importante precedente che arriva dal Tribunale di Belluno:  “E’ da ritenere prevalente, sulla libertà di chi non intenda sottoporsi a vaccinazione contro il Covid 19, il diritto alla salute dei soggetti fragili che entrano in contatto con gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, in quanto bisognosi di cure e, più in generale, il diritto alla salute della collettività, nell’ambito della perdurante emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid 19”.

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