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Cronaca

Caccia, il Tar boccia tutti i ricorsi degli animalisti e dà via libera al calendario venatorio dell'Umbria: ecco perchè

Secondo i giudici amministrativi la Regione Umbria si è “basata su ampi riferimenti scientifici e a studi effettuati in anni”

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha dichiarato in parte improcedibile e in parte respinto il ricorso presentato da Associazione Italiana per il World Wide Fund of Nature - W.W.F. Italia Onlus, Lega Italiana Protezione Uccelli - L.I.P.U. Odv, Legambiente Umbria Aps, Lega Anti Vivisezione - L.A.V. Onlus, Lega per L'Abolizione della Caccia - L.A.C. Onlus Odv, Ente Nazionale Protezione Animali - E.N.P.A. Onlus, contro Regione Umbria, Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. Perugia 1, Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. Perugia 2, Federazione Italiana della Caccia, Associazione Italiana Libera Caccia, in merito all'annullamento della “Proposta di Calendario venatorio stagione 2022/2023”, dell’approvazione del “Calendario venatorio stagione 2022/2023” e del“Piano faunistico venatorio regionale”.

Le associazioni hanno articolato due ordini di censure: sull’apertura generale ed indifferenziata della caccia per tutte le specie al 18 settembre 2022, a fronte delle critiche dell’Ispra “sull’apertura generale della caccia al 18 settembre 2022 per Quaglia, Beccaccia, Alzavola, Marzaiola, Germano reale, Beccaccino, Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Frullino, Gallinella d’acqua, Mestolone, Porciglione, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Fagiano e Starna”, ritenendo, piuttosto, idonea “un’unica apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina in data non antecedente all’1 ottobre 2022”, garantendo “un più completo sviluppo degli ultimi nati per alcune specie con fine periodo riproduttivo ritardato quali Germano reale, Starna, Fagiano, Allodola, Colombaccio, Quaglia, Porciglione, Coturnice, riducendo in tal modo il disturbo generato in particolare dalla pratica della caccia in forma vagante, con l’ausilio di cani, in una fase ancora delicata del ciclo biologico. Inoltre in tal modo si favorisce un più efficace svolgimento della vigilanza sull’attività venatoria. Fanno eccezione a quanto sopra esplicitato la Cornacchia grigia, la Gazza, il Colombaccio e il Merlo per i quali è accettabile il prelievo venatorio a partire dalla terza domenica di settembre, purché solo da appostamento”.

Altro punto contestato la chiusura della caccia ad alcune specie (turdidi, uccelli acquatici, beccaccia) al 30 gennaio 2023 in quanto “per l'Italia, l'inizio della migrazione pre-nuziale per il Tordo bottaccio et similia (Tordo sassello, Cesena) cadrebbe nella prima decade di gennaio (quindi con obbligo di chiusura della caccia al 31 dicembre), mentre per l'Alzavola, nonché per la Beccaccia, alla seconda decade di gennaio (quindi con obbligo della chiusura della caccia entro il 10 gennaio). Per evitare il rischio di confusione e il cd. pericolo di perturbazione, in ossequio al principio di precauzione che informa la tutela della fauna in Europa, la caccia andrebbe chiusa contemporaneamente, al 10 gennaio 2023, con riferimento a tutte le specie consimili o frequentanti i medesimi ambienti: quindi, per i Turdidi tutti (Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena) la chiusura andrebbe prevista al 31 dicembre, mentre per la Beccaccia e gli altri uccelli acquatici (Beccaccino, Frullino, Folaga, Gallinella d’acqua, Porciglione, Alzavola, Marzaiola, Fischione, Codone, Canapiglia, Germano reale, Mestolone, Moretta) al 10 gennaio”.

I giudici amministrativi hanno convenuto che il primo punto “essendo lo stesso rivolto a contestare unicamente la data di apertura della stagione venatoria” abbia “cessato di produrre effetti” essendo trascorsa tale data. Deve essere dichiarata la parziale improcedibilità del secondo motivo di ricorso, inoltre, limitatamente alle contestazioni attinenti alla data di chiusura della caccia alla caccia alla Moretta in quanto, come evidenziato dalla difesa regionale, è intervenuta la modifica.

Non meritevole di accoglimento, invece, l’eccezione di inammissibilità, sollevata da Federcaccia, per carenza di interesse delle Associazioni ambientaliste all’annullamento del calendario venatorio 2022/2023 dell’Umbria che, introducendo maggiori limitazioni all’esercizio venatorio per specie e periodi cacciabili, ha comunque modificato in meglio la disciplina venatoria. Analogamente non meritevole di accoglimento l’eccezione di inammissibilità sollevata sempre da Federcaccia, in ragione dell’asserita non applicabilità da parte delle Regioni della disposizione che sarebbe riferita al solo legislatore nazionale, mentre per tutte le specie di uccelli la data di chiusura della caccia sarebbe fissata al 31 gennaio di ciascun anno.

Quanto agli altri motivi di ricorso, il Tar ha ricordato che la legge nazionale fissa dei paletti, ma che poi sta alle Regioni “di modificare tali termini per determinate specie e in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali” supportando “la propria motivazione con ampi riferimenti scientifici e a studi effettuati in anni”.

Per quanto esposto, il ricorso deve in parte dichiarato improcedibile ed in parte respinto, con la compensazione delle spese tra le parti. 

Il collegio difensivo per associazioni ambientaliste, venatorie e Regione era composto dagli avvocati Andrea Filippini, Tiziana Caselli, Anna Rita Gobbo, Alberto Maria Bruni e Marzio Vaccari.

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