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Cronaca

Corte d’Appello di Perugia, accolto reclamo di due genitori Testimoni di Geova contrari a trasfusioni per il figlio

Cure mediche e scelte religiose: ‘Si tenga conto della volontà del minore, in relazione alla sua età e maturità’

Non è obbligato il minore (un 15enne) a sottoporsi ad una trasfusione di sangue a scopo terapeutico se ha ribadito il suo no per motivi religiosi. E allo stesso tempo i genitori non possono essere limiti nella loro responsailità - anche loro contrari alla trasfusione -  dal Tribunale per i Minori con tanto di nomina di curatore speciale per consentire la prassi medica rifiutata. Lo ha deciso la Corte di Appelo di Perugia che ha accolto la richiesta di due genitori Testimoni di Geova e ha revocato il decreto del Tribunale per i Minorenni di Perugia che aveva autorizzato la trasfusione e nominato un curatore speciale, limitando in tal modo la responsabilità dei genitori.

Il Caso. I medici dell’Ospedale di Terni proponevano una terapia di infusione di piastrine per un ragazzo quindicenne al quale erano stati riscontrati alcuni valori del sangue bassi. Il giovane da subito ha espresso il suo rifiuto all’uso del sangue per motivi di coscienza
religiosa, in quanto Testimone di Geova. Sulla stessa linea i genitori, interpellati dai medici, che hanno non solo confermato ma avallato la volontà espressa dal figlio. I genitori avrebbero suggerito ai medici dell'Ospedale l’utilizzo di "terapie alternative al sangue, quale l’uso di immunoglobuline". Una terapia alternativa intrapresa dai medici. 

Ma nonostante questa soluzione,  il Tribunale per i Minorenni, interpellato in precedenza dall’Ospedale, ha invece autorizzato le emotrasfusioni e nominato un curatore speciale limitando così la responsabilità dei genitori. "Ritenendo che tale provvedimento fosse illegittimo, i genitori
ricorrevano alla Corte di Appello che accoglieva la loro richiesta revocando il decreto e le limitazioni imposte con la nomina di un curatore speciale" hanno spiegato i vertici umbri dei Testimoni di Geova "La Corte ha stabilito che il decreto doveva essere revocato perché il Tribunale per i Minorenni è incompetente quando vi è un contrasto tra i genitori e il personale medico in merito a un trattamento da eseguirsi su un minore. Eventuali limitazioni alla responsabilità dei genitori, come la nomina di un curatore speciale, sono pertanto illegittime. Come ha ricordato la stessa Procura Generale nel suo parere favorevole ai genitori, tali provvedimenti restrittivi possono essere fondati soltanto qualora sia accertato uno stato di incuria o di abbandono".

I giudici perugini hanno sottolineano che “in materia di trattamento sanitario, la persona minore di età ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione e che il consenso informato al trattamento sanitario è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità”.  Secondo la Corte,i genitori avevano espresso il dissenso alle emotrasfusioni in modo del tutto legittimo e in piena armonia con l’art. 3 della legge 219/2017, cioè “tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità”.

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