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Cronaca

Legami con l'anonima sarda e tante denunce, scatta il divieto di detenere armi da caccia e sportive

Fucili e munizioni erano stati dati in custodia alla moglie, ma essendo convivente l'uomo poteva avere libero accesso alle armi: sequestrate. La sentenza del Tar

Legami con l’anonima sarda, denunce per danneggiamento e deturpazione di bellezze naturali, appropriazione indebita, mancato rilascio di un immobile e inadempienze contrattuali relative alla locazione finanziaria di un veicolo. Sono questi i motivi che hanno portato al mancato rinnovo della licenza di caccia e di tiro sportivo, con il divieto di detenere armi e munizioni ad uomo e poi alla revoca della custodia delle armi alla moglie, in quanto convivente.

Marito e moglie hanno fatto ricorso, assistiti dagli avvocati Romina Pitoni e Cristina Lovise, al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria contro il Ministero dell'Interno, la Prefettura e la Questura di Perugia, chiedendo l’annullamento dei decreti di divieto di detenzione di armi e munizioni, di diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso venatorio, di revoca di licenza di porto di fucile per uso sportivo e del provvedimento di acquisizione cautelativa di armi e munizioni. Quest’ultima parte riguarda il rischio che l’uomo potesse entrare in possesso delle armi detenute dalla moglie convivente.

Nel ricorso l’uomo afferma di aver “provato la sua attuale buona condotta” rispetto al passato e che non potrebbe “abusare delle armi in questione”. Quanto alla conservazione delle armi, le forze dell’ordine hanno dato per scontata la convivenza tra i due e la “possibilità che quest’ultimo possa abusare anche delle armi da lei detenute”.

I giudici amministrativi, dopo aver ricordato che tali provvedimenti si prendono quanto le persone “abbiano riportato condanne penali o siano sottoposte a procedimenti penali, ma anche quando le medesime, più semplicemente, siano ritenute capaci di abusarne o non diano affidamento di non abusare delle armi”, hanno rigettato il ricorso in quanto sono emerse “in capo al ... segnalazioni di Polizia per danneggiamento e distruzione/deturpazione di bellezze naturali nel 2012; per danneggiamento a seguito di ricezione di tre denunce/querele, nel 2012 e nel 2013; per appropriazione indebita a seguito di denuncia/querela, per mancato riscontro all’invito alla restituzione del bene immobile per inadempienze contrattuali relative alla locazione finanziaria del veicolo, nel 2015”. A queste notazioni penali si devono aggiungere, sempre per i giudici amministrativi, “significativi elementi di collegamento del ricorrente con i componenti della ‘anonima sarda’, i cui affiliati si erano resi corresponsabili di vari sequestri di persona a scopo di estorsione.

Da qui il rigetto del ricorso perché non vi sono le “necessarie garanzie di non abusare delle armi lecitamente detenute ad uso caccia, nonché di quelle detenute dalla moglie convivente”, con conseguente condanna anche al pagamento delle spese processuali.

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