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Cronaca

Niente rinnovo del permesso di soggiorno, per il Tar il curriculum da ladro non lo permette: "La sicurezza prima di tutto"

Secondo i giudici amministrativi la sicurezza pubblica deve essere garantita prima dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo del ricorrente

Chiede il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ma dal cumulo di condanna per furto sembrerebbe svolgere tutt’altra attività lavorativa. Da qui il diniego del rinnovo da parte della Questura.

Il cittadino straniero, assistito dall’avvocato Francesco Di Pietro, ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria chiedendo l’annullamento, con sospensione dell’efficacia, del provvedimento della Questura di Perugia “con il quale è stata rifiutata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato”.

Il rifiuto della Questura si basa sulla condanna riportata dall’uomo “con applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444, 445 c.p.p., alla pena di anni 1 di reclusione ed € 400 di multa per più episodi, uniti dalla continuazione, di furto aggravato”.

Secondo il legale dell’uomo, però, la Questura si sarebbe limitata a controllare la fedina penale, senza svolgere “alcuna attività di bilanciamento dei contrapposti interessi, con specifico riferimento alla situazione individuale del ricorrente, per quanto attiene, in particolare, l’inserimento sociale, familiare e lavorativo di quest’ultimo”.

Il giudici amministrativi, però, hanno respinto la domanda di sospensione cautelare del provvedimento ritenendo “prevalenti, nel bilanciamento dei contrapposi interessi, le esigenze di ordine pubblico e di sicurezza sociale di cui sono portatrici le intimate amministrazioni, a fronte dell’interesse personale e/o familiare del ricorrente, datane l’evidente pericolosità sociale che ne giustifica l’allontanamento dal territorio nazionale”.

L’uomo, secondo i giudici, soggiorna in Umbria con il padre “al quale si era ricongiunto nel 2012”, ma i suoi trascorsi denotano la “concreta pericolosità sociale che giustifica l’impedimento all'ulteriore permanenza del medesimo sul territorio nazionale nel pubblico interesse, avendo quest’ultimo maggiore rilevanza rispetto ad ogni interesse personale e familiare dello stesso”.

Il Tar sottolinea che il “curriculum criminoso puntualmente riportato nelle premesse del provvedimento gravato, come pure dalla propensione a comportamenti antisociali e penalmente rilevanti, risultante in particolare dal mancato recepimento dell’avviso orale emesso dal Questore di Perugia, al quale ha fatto purtroppo seguito una denuncia per lesioni aggravate ai danni di un giovane per futili motivi” fanno optare per il rigetto del ricorso e la conferma della decisione della Questura.

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